CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 2248/2020 del 11-09-2020
principi giuridici
In tema di condominio, il regolamento condominiale di natura convenzionale, che applichi il criterio misto individuando sia le finalità al cui perseguimento è strumentale il divieto, sia elencando alcune attività espressamente vietate, non ha carattere tassativo, estendendosi il divieto anche a tutte le destinazioni non menzionate, idonee a provocare i pregiudizi che si intendono evitare, restando vietate le attività specificamente indicate senza necessità di verificare in concreto l'idoneità a recare i suddetti pregiudizi.
L'attività di vendita al dettaglio al pubblico, comportando la possibilità di libero accesso, frequentazione e permanenza di una moltitudine indefinibile di persone, con conseguenti plurimi movimenti e conversazioni, viola il divieto di produrre rumori o turbare la tranquillità dei condomini, in un immobile destinato ad abitazione civile, studi o uffici commerciali e professionali, ove l'accesso del pubblico è regolamentato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Limiti all'uso commerciale degli immobili condominiali: prevale l'interpretazione restrittiva del regolamento
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito all'impugnazione di una delibera assembleare condominiale concernente l'interpretazione del regolamento condominiale in relazione alla possibilità di locare unità immobiliari per attività commerciali con accesso diretto al pubblico.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare con la quale il condominio aveva negato la possibilità di modificare il regolamento condominiale per consentire la locazione di un immobile a un'attività commerciale aperta al pubblico. Un fondo immobiliare, proprietario di un'unità immobiliare all'interno del condominio, aveva impugnato la delibera, ritenendo che il regolamento non contenesse un divieto espresso in tal senso. Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità della delibera, ritenendo che il regolamento condominiale non contenesse un divieto esplicito di locare l'immobile per attività commerciali aperte al pubblico.
Il condominio ha appellato la sentenza, sostenendo che il regolamento, pur non vietando espressamente tali attività, le escludesse implicitamente, prevedendo una destinazione degli immobili ad uso abitativo civile, studi professionali e uffici commerciali. Il fondo immobiliare ha proposto appello incidentale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima delibera condominiale che gli aveva impedito di locare l'immobile.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello principale del condominio, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda del fondo immobiliare. I giudici hanno ritenuto che il regolamento condominiale, interpretato alla luce dei principi in materia di limitazioni convenzionali alla proprietà privata, contenga una disposizione che, seppur non esplicita, esclude la possibilità di destinare gli immobili ad attività commerciali con accesso diretto al pubblico. In particolare, la Corte ha evidenziato come il regolamento, nel definire le destinazioni ammesse, miri a tutelare la tranquillità dei condomini e a preservare il decoro dell'edificio, obiettivi che sarebbero compromessi dall'afflusso indiscriminato di persone tipico delle attività commerciali aperte al pubblico. La Corte ha sottolineato che l'elencazione di attività vietate contenuta nel regolamento non è tassativa, ma esemplificativa, e che il divieto si estende a tutte le destinazioni che, pur non espressamente menzionate, siano comunque idonee a pregiudicare gli interessi tutelati dal regolamento stesso.
La Corte ha, quindi, rigettato l'appello incidentale del fondo immobiliare, ritenendo che, stante la legittimità della delibera condominiale, non sussistesse alcun diritto al risarcimento dei danni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.