blog dirittopratico

3.810.140
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 899/2020 del 14-04-2020

principi giuridici

La riclassificazione di un fondo rischi ed oneri, originariamente iscritto tra le passività di bilancio in virtù di una relazione di stima ex art. 2342 c.c., quale posta del patrimonio netto, necessita di una compiuta illustrazione delle ragioni sottostanti tale appostazione contabile, in assenza della quale, e in presenza di un'oggettiva illiquidità della società, l'operazione si configura come artificio contabile volto ad occultare la perdita del capitale sociale.

L'amministratore di diritto che, con assenso consapevole, consente ad un terzo di gestire di fatto l'impresa sociale, è corresponsabile, in via solidale, di ogni atto di gestione che l'amministratore di fatto abbia compiuto in danno del patrimonio sociale.

Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2497 c.c., è sufficiente che l'amministratore della società controllante abbia preso parte al fatto lesivo, senza che sia necessario fornire la prova del concreto vantaggio ottenuto.

Il collegio sindacale che ometta di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di informare i soci della grave mala gestio, pur a fronte di un conclamato stato di incapienza patrimoniale, è responsabile, in solido con gli amministratori, del danno da prosecuzione dell'attività sociale.

La liquidazione del danno da illecita prosecuzione dell'attività d'impresa può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali, qualora, in ragione delle circostanze del caso concreto, tale parametro si palesi logicamente plausibile e sussista l'impossibilità di una ricostruzione analitica per l'incompletezza dei dati contabili ovvero la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento.

L'istituto di credito che, consapevole dello stato di insolvenza della società debitrice, beneficia di pagamenti preferenziali in danno del patrimonio della stessa, è responsabile ai sensi dell'art. 2497 c.c. per aver consapevolmente tratto vantaggio dall'operazione.

Il credito di manleva, in quanto credito ereditario, non si ripartisce automaticamente tra i coeredi, ma entra a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità degli Amministratori e Sindaci per la Riclassificazione di Poste di Bilancio e la Proseguita Gestione in Perdita


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una complessa vicenda di responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società dichiarata fallita. Il caso trae origine da un'azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori (di diritto e di fatto), dei sindaci, della società di revisione e di un istituto di credito, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla gestione della società fallita.
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto le domande del curatore, condannando alcuni amministratori e ritenendo esenti da responsabilità altri soggetti coinvolti. Avverso tale decisione sono stati proposti diversi appelli, poi riuniti, che hanno portato la Corte d'Appello a riformare in parte la sentenza impugnata.
Il fulcro della controversia risiede nella riclassificazione di una voce di bilancio, denominata "fondo di ristrutturazione", operata dagli amministratori. Tale fondo, inizialmente iscritto tra le passività, era stato successivamente spostato nel patrimonio netto, al fine di evitare di far emergere la perdita integrale del capitale sociale. La Corte d'Appello ha ritenuto tale operazione illegittima, in quanto preordinata ad occultare la reale situazione finanziaria della società e a consentire la prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti di legge.
La Corte ha inoltre accertato la responsabilità della società di revisione per non aver adeguatamente vigilato sulla correttezza della riclassificazione e per aver attestato la regolarità dei bilanci successivi, nonostante la perdurante situazione di difficoltà finanziaria. In particolare, è stato evidenziato come la società di revisione non avesse rilevato il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio in due versioni diverse, la prima originaria e la seconda modificata con la riclassificazione contestata.
La Corte ha poi esaminato la posizione dei componenti del collegio sindacale, ritenendo che anch'essi fossero responsabili per non aver adeguatamente vigilato sull'operato degli amministratori e per non aver adottato le iniziative necessarie per tutelare il patrimonio sociale. In particolare, è stata contestata l'omessa attivazione della denuncia al Tribunale prevista dall'art. 2409 del codice civile, nonché l'omessa informazione ai soci della grave situazione di mala gestio.
Infine, la Corte ha accertato la responsabilità dell'istituto di credito per aver consapevolmente tratto vantaggio dall'operazione di cessione del ramo d'azienda, percependo somme utilizzate per il rimborso di un mutuo ipotecario, nella consapevolezza dello stato di dissesto della società debitrice.
La Corte d'Appello ha quindi riformato la sentenza di primo grado, condannando la società di revisione, i componenti del collegio sindacale e l'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita, in solido con gli amministratori già condannati in primo grado. La sentenza ha inoltre precisato i criteri di quantificazione del danno e ha regolato i rapporti tra i diversi soggetti responsabili, tenendo conto delle transazioni intervenute nel corso del giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24550 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.022 secondi in data 2 aprile 2026 (IUG:M6-9131F7) - 2329 utenti online