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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 1988/2022 del 08-06-2022

principi giuridici

La sussistenza di clausole contrattuali, riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI ritenuto lesivo della concorrenza dalla ### d'### con provvedimento n. 55/2005, determina la nullità delle sole clausole che si pongono in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990.

La nullità delle clausole n. 2 e 8 del contratto di fideiussione, che comportano la sopravvivenza della garanzia all'eventuale estinzione e/o invalidità sopravvenuta dell'obbligazione principale, rileva solo qualora la banca si sia avvalsa concretamente di tali clausole.

La nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione, di deroga all'art. 1957 c.c., non rileva qualora la banca non si sia avvalsa di tale disposizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussioni Omnibus: Effetti Concreti e Azione della Banca


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito alla validità di una fideiussione omnibus, sollevando un'interessante questione relativa all'applicazione della normativa antitrust nel settore bancario. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori. Questi ultimi avevano proposto opposizione, eccependo la nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 2 della Legge 287/1990, in quanto ritenuta frutto di un'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non sussistente un collegamento diretto tra la fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale, soprattutto in considerazione del fatto che la fideiussione era stata rilasciata a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'Italia. I fideiussori hanno quindi impugnato la sentenza, sostenendo che la presenza, nel contratto di fideiussione, di clausole identiche a quelle del modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, determinasse la nullità totale della garanzia.
La Corte d'Appello, pur riconoscendo la nullità delle clausole contrattuali in questione, ha rigettato l'appello, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno infatti evidenziato che la nullità delle clausole non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera fideiussione, ma solo delle clausole che si pongono in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, nel caso specifico, la banca non si era avvalsa delle clausole ritenute nulle. In particolare, non si erano verificati eventi estintivi o invalidanti dell'obbligazione principale che avrebbero potuto attivare le clausole relative alla sopravvivenza della garanzia, né l'istituto di credito aveva fatto ricorso alla clausola di deroga all'articolo 1957 del Codice Civile, avendo agito tempestivamente in via monitoria.
La decisione della Corte d'Appello si allinea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che valorizza l'analisi concreta dell'applicazione delle clausole contrattuali, al fine di valutare l'effettivo pregiudizio subito dal fideiussore. In questo modo, si evita un'automatica declaratoria di nullità dell'intera fideiussione, privilegiando una valutazione caso per caso degli effetti prodotti dalle clausole ritenute illegittime.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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