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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 2103/2022 del 15-06-2022

principi giuridici

La rinuncia agli atti di giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte non costituita.

In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, il giudice ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da responsabilità del conservatore dei registri immobiliari.

L'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non comporta la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estinzione del giudizio per rinuncia all'azione e cancellazione della trascrizione


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in un caso di riassunzione di giudizio a seguito di cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione. La vicenda trae origine da un'azione revocatoria promossa da un soggetto nei confronti di altri due, volta a rendere inefficace un atto dispositivo del patrimonio di uno dei convenuti.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'Appello, in un successivo grado di giudizio, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, revocando la sentenza di primo grado e condannando uno dei convenuti al pagamento delle spese legali. La Corte di Cassazione, tuttavia, aveva cassato tale decisione con rinvio, rimettendo la causa alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.
Nel giudizio di riassunzione, la Corte d'Appello ha dapprima dichiarato la contumacia dei convenuti, per poi rinviare l'udienza in diverse occasioni, anche su richiesta del ricorrente, per favorire la definizione transattiva della controversia. Successivamente, il ricorrente ha depositato un atto con cui dichiarava di rinunciare all'azione revocatoria, chiedendo contestualmente la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado dai registri immobiliari.
La Corte d'Appello, preso atto della rinuncia agli atti da parte del ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. I giudici hanno evidenziato che, non essendosi costituiti i convenuti, non era necessaria l'accettazione della rinuncia da parte di questi ultimi per determinare l'estinzione del processo. Contestualmente, la Corte ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione della citazione, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Infine, la Corte ha stabilito che le spese di lite non sono ripetibili e che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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