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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 2407/2022 del 07-07-2022

principi giuridici

È affetto da nullità, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi, l'atto istitutivo di trust in cui le figure del disponente, del trustee e del beneficiario coincidono, non realizzandosi in tal caso un effettivo affidamento intersoggettivo dei beni.

La responsabilità degli amministratori di società per i danni cagionati alla società ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe sulla società, o sul curatore in caso di azione ex art. 146 L.F., l'onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare l'osservanza dei predetti doveri.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Amministratore e Validità del Trust Autodichiarato: Un'Analisi della Pronuncia


La Corte d'Appello di ### è stata chiamata a pronunciarsi su una complessa vicenda riguardante la responsabilità di un amministratore di una società dichiarata fallita e la validità di un trust cosiddetto "autodichiarato".
Il caso trae origine da un'azione di responsabilità promossa dal ### nei confronti dell'amministratore unico di una società, a cui veniva contestata una gestione negligente e distrattiva che aveva portato al dissesto della società. Il ### contestava, inoltre, la validità di un trust istituito dall'amministratore, ritenendo che lo stesso fosse volto a sottrarre beni al patrimonio aggredibile dai creditori.
In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria, condannando l'amministratore al risarcimento del danno per un importo significativo, e aveva dichiarato la nullità del trust. L'amministratore ha impugnato la sentenza, contestando sia l'accertamento della propria responsabilità, sia la dichiarazione di nullità del trust. Anche il ### ha proposto appello incidentale, lamentando il mancato riconoscimento integrale del danno subito e il rigetto della domanda di accertamento della simulazione relativa all'intestazione di alcuni beni.
La Corte d'Appello ha rigettato entrambi gli appelli, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado. In particolare, i giudici hanno ritenuto provata la condotta negligente dell'amministratore, il quale aveva affidato la gestione della società a terzi senza esercitare adeguati controlli, consentendo così la distrazione di fondi e l'aggravamento del dissesto. La Corte ha evidenziato che l'amministratore, nell'adempimento dei propri doveri, è tenuto ad operare con la diligenza richiesta per l'esercizio di un'attività professionale, vigilando sull'andamento della società e attivandosi per impedire atti pregiudizievoli.
Quanto alla validità del trust, la Corte ha confermato la nullità dell'atto istitutivo e dei successivi atti modificativi, trattandosi di un trust "autodichiarato" in cui le figure del disponente, del trustee e del beneficiario coincidevano. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il trust istituisce in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente a vantaggio del beneficiario; pertanto, ove tali figure coincidano, la proprietà del trustee non differisce dalla proprietà piena, snaturando l'istituto del trust. La Corte ha inoltre evidenziato che, nel caso specifico, l'istituzione del trust era avvenuta in un contesto di difficoltà economiche della società, facendo presumere una finalità elusiva volta a sottrarre beni alle pretese dei creditori.
Infine, la Corte ha rigettato l'appello incidentale del ### confermando il rigetto della domanda di accertamento della simulazione relativa all'intestazione di alcuni beni, non essendo stata fornita la prova di un accordo simulatorio volto a celare l'effettiva proprietà dei beni in capo all'amministratore.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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