CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 2779/2022 del 29-08-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice è tenuto ad accertare la portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, senza poter estendere la propria cognizione a elementi estranei al titolo medesimo, né a fatti estranei all'azione esecutiva, al fine di interpretare estensivamente il titolo.
La pronuncia di compensazione, totale o parziale, delle spese processuali non si estende alle spese di registrazione, le quali gravano sulla parte soccombente secondo il generale principio di responsabilità.
La richiesta di exequatur di un lodo arbitrale, quale completamento dell'iter del procedimento arbitrale, segue le sorti del titolo anche quanto alla distribuzione delle spese di registro, da ripartirsi in base alla percentuale di compensazione stabilita nella decisione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione all'Esecuzione Forzata: Limiti all'Interpretazione Extratestuale del Titolo Esecutivo
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito a un'opposizione all'esecuzione forzata, originata da un precetto intimato sulla base di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo. La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale tra due società, sfociato in un arbitrato per dirimere controversie economiche.
La società creditrice aveva intimato il pagamento di una somma ingente, calcolata a titolo di interessi moratori maturati su somme che la società debitrice era stata condannata a restituire in base al lodo. L'opposizione al precetto era stata parzialmente accolta in primo grado, limitando l'esecuzione a una somma minore e annullando il precetto per la parte relativa al rimborso di spese legali non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
La società creditrice ha impugnato la decisione di primo grado, contestando l'interpretazione del lodo arbitrale fornita dal Tribunale. In particolare, la creditrice sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato le modalità di calcolo degli interessi moratori, non tenendo conto della complessità del computo estimativo svolto in sede arbitrale e delle eccedenze riscontrate in relazione a ciascuna lavorazione appaltata. La creditrice evidenziava che il riferimento, contenuto nel dispositivo del lodo, alle "date dei pagamenti effettuati in eccesso" doveva essere correlato alle eccedenze riscontrate rispetto al computo consuntivo prodotto in sede di arbitrato.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo, ma non il suo contenuto decisorio. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo, mentre le eventuali ragioni di merito devono essere fatte valere tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce.
La Corte ha evidenziato che l'appellante si era limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione era pienamente condivisibile. Di fronte alla chiara lettera del dispositivo e della motivazione del lodo arbitrale, non vi era spazio per alcuna interpretazione diversa da quella letterale, né per compiere indagini su eventuali intenzioni del Collegio arbitrale non emergenti dalla statuizione.
I giudici hanno sottolineato che, se il lodo avesse inteso condannare la società debitrice al pagamento di interessi calcolati secondo le modalità sostenute dalla creditrice, ne avrebbe esplicitato espressamente i termini. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che, dopo gli atti solutori eseguiti dalla debitrice nel maggio 2017, nessun credito era rimasto dovuto alla creditrice, con conseguente non ulteriore maturazione di interessi moratori.
Quanto agli importi richiesti a titolo di rimborso dell'imposta di registro relativa al lodo, la Corte ha osservato che la società debitrice aveva già pagato per intero detta imposta. Pertanto, nessuna somma poteva essere pretesa a tale titolo. Inoltre, la pretesa, laddove ricondotta al credito derivante da spese legali non versate, avrebbe richiesto la previa notifica del relativo titolo in forma esecutiva, mai avvenuta.
La Corte ha infine respinto l'eccezione relativa alla non imputabilità a carico della creditrice delle spese di registrazione, evidenziando che la richiesta di exequatur era derivata da una scelta della creditrice e che l'exequatur altro non è se non il completamento dell'iter del procedimento arbitrale medesimo, che non può non seguire le sorti del titolo anche quanto a distribuzione delle spese di registro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.