CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 2828/2022 del 05-09-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode si libera dalla responsabilità per i danni cagionati dalla cosa provando il caso fortuito, il quale, attenendo al profilo causale dell'evento, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il giudice può utilizzare una perizia di parte per formare il proprio convincimento, purché motivi adeguatamente la scelta compiuta, valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incendio e Responsabilità: La Carenza Idrica Non Sempre Scagiona il Custode
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano ha affrontato un complesso caso di responsabilità civile derivante da un incendio che si è propagato tra due capannoni industriali. La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi in un immobile condotto in locazione da una società, la quale svolgeva attività di recupero e riciclaggio di rifiuti tessili. L'incendio, partito all'interno di tale capannone, si è esteso al fabbricato adiacente, causando ingenti danni.
La società assicuratrice del proprietario del capannone danneggiato, dopo aver risarcito il proprio assicurato, ha agito in giudizio, surrogandosi nei suoi diritti, nei confronti della società conduttrice del capannone da cui si era propagato l'incendio, del proprietario dell'immobile locato e del gestore del servizio idrico, ritenendo questi ultimi responsabili per l'accaduto.
Il Tribunale di primo grado aveva accertato la responsabilità esclusiva della società conduttrice, ritenendo che la propagazione dell'incendio fosse stata favorita dalla tipologia e dalla disposizione dei materiali depositati all'interno del capannone, dal ritardo nella richiesta di intervento dei vigili del fuoco e, soprattutto, dall'aver lasciato aperta una porta tagliafuoco che collegava i due capannoni.
La società conduttrice ha impugnato la sentenza, contestando la propria responsabilità e sostenendo che la propagazione dell'incendio fosse stata causata principalmente dall'insufficiente portata d'acqua degli idranti presenti nello stabilimento, circostanza che, a suo dire, integrava un caso fortuito idoneo ad escludere la sua responsabilità.
La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato che, sebbene fosse accertato che la rete idrica non rispettasse le prestazioni richieste dalla normativa, tale circostanza non aveva avuto un ruolo determinante nella propagazione dell'incendio. La Corte ha infatti condiviso le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui l'incendio si era propagato rapidamente a causa della natura dei materiali presenti nel capannone, del ritardo nella richiesta di soccorso e, soprattutto, dell'aver lasciato aperta la porta tagliafuoco.
La Corte ha inoltre sottolineato che la società conduttrice non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non avendo dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la propagazione dell'incendio. Al contrario, è emerso che il personale della società aveva commesso errori nella gestione della fase iniziale dell'incendio, contribuendo alla sua rapida diffusione.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità civile: la carenza di un servizio, come nel caso di specie l'insufficiente portata d'acqua degli idranti, non sempre esonera il custode (nel caso di specie, il conduttore dell'immobile) dalla propria responsabilità, soprattutto quando questi abbia concorso a causare il danno con una condotta negligente. La Corte ha infatti evidenziato che, anche in presenza di un servizio idrico efficiente, l'incendio si sarebbe comunque propagato a causa degli errori commessi dal personale della società conduttrice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.