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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 2929/2022 del 20-09-2022

principi giuridici

Nel contratto tra professionista e consumatore, la clausola penale che impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto alle spese sostenute dal professionista, limitando eccessivamente il diritto di autodeterminazione negoziale del consumatore, si presume vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo.

La doppia sottoscrizione della clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. non preclude l'applicazione della disciplina di cui al Codice del Consumo, né sana la nullità della clausola stessa, qualora non sia superata la presunzione di vessatorietà mediante la prova di una specifica trattativa individuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Clausola Penale Eccessiva in un Contratto di Mandato: Prevalenza della Tutela del Consumatore


La Corte d'Appello di ### si è pronunciata su una controversia relativa all'applicazione di una clausola penale contenuta in un contratto di mandato per la ricerca di immobili. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società immobiliare nei confronti di un privato, a titolo di penale per aver quest'ultimo acquistato degli immobili, in vigenza del mandato, tramite altre agenzie e in asta pubblica.
Il Tribunale di ### aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo valida la clausola penale in quanto specificamente approvata per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. L'acquirente, ritenendo vessatoria la clausola, aveva impugnato la decisione.
La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello e revocando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno rilevato che il Tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina del codice civile in materia di clausole vessatorie, trascurando la più specifica tutela prevista dal Codice del Consumo. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il contratto era stato stipulato tra un professionista (la società immobiliare) e un consumatore (il privato), rientrando pienamente nell'ambito di applicazione della normativa consumeristica.
La Corte ha quindi esaminato la clausola penale alla luce dell'articolo 33 del Codice del Consumo, che presume vessatorie le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. I giudici hanno ritenuto che la clausola in questione, che prevedeva il pagamento dell'80% della provvigione pattuita anche in assenza di attività svolta dall'agenzia, fosse manifestamente eccessiva e sproporzionata, oltre che limitativa del diritto di autodeterminazione negoziale del consumatore.
La Corte ha sottolineato che la società immobiliare non aveva fornito la prova di specifiche trattative individuali sulla clausola, necessarie per superare la presunzione di vessatorietà prevista dal Codice del Consumo. Di conseguenza, la clausola è stata dichiarata nulla ai sensi dell'articolo 36 del Codice del Consumo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della società immobiliare al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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