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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 377/2022 del 21-04-2022

principi giuridici

In materia di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/1966, è sufficiente qualsiasi atto scritto, anche in formato di allegato a messaggio di posta elettronica certificata, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, senza che siano richieste formule particolari o la piena efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. del documento informatico.

La condotta illecita extralavorativa del lavoratore, anche se non costituisce reato accertato con sentenza definitiva, può integrare giusta causa di licenziamento qualora, valutata in concreto, sia di gravità tale da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro.

È insanabile il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza in punto di statuizione sulle spese processuali, determinando la nullità del capo relativo, con conseguente necessità di nuova pronuncia sulla base del principio della soccombenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Licenziamento per Giusta Causa e Condotta Extralavorativa: Valutazione Autonoma del Giudice del Lavoro


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa, originato da una contestazione disciplinare relativa a condotte illecite, estranee all'ambito lavorativo, ascritte a una dipendente di una società partecipata da enti pubblici. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendone l'illegittimità e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata dalla società datrice di lavoro, ritenendo tardiva l'impugnazione del licenziamento. Il Tribunale aveva inoltre affermato che la condotta illecita, sebbene estranea all'esercizio delle mansioni, poteva avere rilevanza disciplinare, poiché il lavoratore è tenuto a non ledere gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro.
La Corte d'Appello, pur confermando la decisione di rigetto del ricorso, ha ribaltato la pronuncia del Tribunale in merito alla decadenza dell'impugnazione, ritenendo valida ed efficace la comunicazione inviata via PEC. I giudici di secondo grado hanno richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non sono richieste formule particolari, essendo sufficiente qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l'allegato alla PEC esprimesse validamente la volontà della lavoratrice di impugnare il licenziamento e che tale allegato costituisse la rappresentazione di un documento preesistente, formalmente sottoscritto dalla lavoratrice e dal suo avvocato.
Nel merito, la Corte d'Appello ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno sottolineato che, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provate le condotte delittuose ascritte alla lavoratrice, consistenti in concorso nell'illecito acquisto, spedizione in transito e detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Tali condotte, secondo la Corte, integrano una giusta causa di licenziamento, essendo in grado di incidere in modo irrimediabile sull'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
La Corte ha inoltre evidenziato che la società datrice di lavoro, essendo una società interamente partecipata da enti pubblici e operante nella gestione di un servizio pubblico essenziale, ha adottato un codice etico improntato a principi di moralità, legalità e decoro, e che le condotte illecite della lavoratrice, per la loro gravità, sono in grado di arrecare un pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società.
Infine, la Corte d'Appello ha rilevato un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in punto di statuizione sulle spese processuali, dichiarando la nullità della sentenza limitatamente a tale capo e condannando la lavoratrice al pagamento delle spese di primo grado, oltre alle spese del giudizio di appello.
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testo integrale


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