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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 4027/2022 del 21-12-2022

principi giuridici

Nel giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento in sede penale ai soli effetti civili, il giudice civile, pur in presenza di una sentenza penale di assoluzione, valuta autonomamente la condotta e il nesso causale tra questa e l'evento dannoso, applicando il criterio del "più probabile che non".

In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento del danno in favore della parte civile non può estendersi alla totalità dei pregiudizi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma è limitato al danno effettivamente derivante dalla falsità della deposizione.

L'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. sussiste unicamente per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Falsa Testimonianza e Risarcimento del Danno: la Rivalutazione Civile Dopo l'Annullamento Penale


La Corte d'Appello di Milano è stata chiamata a pronunciarsi in un caso di responsabilità civile derivante da una presunta falsa testimonianza resa in un precedente procedimento penale per diffamazione. La vicenda trae origine da una querela per diffamazione presentata da un consulente tecnico d'ufficio nei confronti di un altro consulente tecnico di parte, a seguito di alcune dichiarazioni ritenute lesive. Nel corso del processo penale per diffamazione, un testimone rese una deposizione che si rivelò, in seguito, non veritiera.
Il testimone dichiarò di aver effettuato delle prove di sparo con l'arma oggetto di perizia presso un determinato poligono di tiro, circostanza smentita dalle risultanze del registro del poligono stesso e dalle testimonianze di altri soggetti. Il Tribunale, in primo grado, ritenne sussistente il reato di falsa testimonianza e condannò l'imputato. Tuttavia, la Corte d'Appello riformò la sentenza, assolvendo l'imputato. La Corte di Cassazione, adita, annullò la sentenza d'appello ai soli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
La Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, ha quindi dovuto rivalutare la vicenda alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione. In particolare, la Corte ha ribadito che l'annullamento ai fini civili della sentenza penale di assoluzione non preclude la possibilità di accertare la responsabilità civile dell'imputato, applicando le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provata la falsità della testimonianza resa nel processo penale per diffamazione, basandosi sulle risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento penale. Pur riconoscendo che la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia di giudicato sull'azione civile di risarcimento dei danni, la Corte ha valorizzato le prove raccolte in sede penale per accertare l'illiceità della condotta del testimone.
La Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificandolo in una somma equitativa a titolo di patema d'animo subito dalla vittima a causa della falsa testimonianza e del conseguente prolungamento del procedimento penale per diffamazione. Tuttavia, la Corte ha respinto le domande di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio economico derivante dalla falsa testimonianza.
Infine, la Corte ha condannato il convenuto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza d'appello annullata dalla Corte di Cassazione, oltre agli interessi legali maturati. La Corte ha altresì condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, liquidandole secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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