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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 502/2022 del 29-07-2022

principi giuridici

In materia di inquadramento professionale, l'accertamento del diritto del lavoratore al riconoscimento di un livello superiore presuppone la prova di una prevalente esecuzione di mansioni corrispondenti a tale livello, non essendo sufficiente l'occasionale o marginale svolgimento di attività rientranti nella declaratoria superiore.

Nell'ambito della valutazione delle mansioni svolte ai fini dell'inquadramento professionale, l'attività di controllo delle forniture tramite bolle di accompagnamento, limitata alla verifica del numero e dell'integrità dei colli senza apertura degli stessi, non configura un'attività di complessità tale da giustificare l'inquadramento nel livello superiore, in assenza di ulteriori elementi di qualificazione.

In sede di gravame, non sono ammissibili né rilevanti documenti prodotti per la prima volta in appello, qualora le informazioni in essi contenute non aggiungano elementi nuovi rispetto a quanto già emerso in istruttoria e non attengano a mansioni specificamente dedotte in primo grado, ovvero si riferiscano a un periodo posteriore all'introduzione della lite.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inquadramento Contrattuale e Mansioni: Prevalenza della Funzione Effettivamente Svolta


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori impiegati presso una società operante in appalto all'interno di una struttura ospedaliera. I lavoratori, originariamente inquadrati nel secondo livello del ### rivendicavano il riconoscimento del terzo livello, sostenendo di svolgere mansioni superiori riconducibili alla figura di aiuto magazziniere, con attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dai lavoratori al Tribunale di Milano, che aveva rigettato le loro pretese. I lavoratori avevano lamentato un errato inquadramento, chiedendo il riconoscimento del livello superiore e il conseguente adeguamento retributivo. In particolare, essi avevano evidenziato lo svolgimento di attività quali lo scarico di medicinali, il controllo della corrispondenza tra ordini e merce, lo spostamento dei materiali nel deposito e la distribuzione nei reparti, utilizzando anche carrelli elevatori e transpallet.
Il Tribunale, pur riconoscendo lo svolgimento di alcune delle mansioni indicate, aveva ritenuto prevalente l'attività di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto, tipica del secondo livello contrattuale. In particolare, l'utilizzo dei carrelli elevatori era risultato limitato a una frazione minoritaria dell'orario di lavoro, non sufficiente a giustificare l'inquadramento nel livello superiore.
La Corte d'Appello, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito il principio secondo cui, in caso di mansioni promiscue, l'inquadramento deve essere determinato in base alla prevalenza delle attività effettivamente svolte. Nel caso di specie, pur riconoscendo lo svolgimento di alcune attività che potevano astrattamente rientrare nel profilo di aiuto magazziniere, la Corte ha ritenuto che tali attività non fossero prevalenti rispetto a quelle di facchinaggio e movimentazione interna, proprie del secondo livello contrattuale.
Inoltre, la Corte ha evidenziato come i lavoratori non avessero fornito elementi sufficienti a dimostrare la complessità delle mansioni svolte, né la necessità di particolari conoscenze tecnico-pratiche richieste per l'inquadramento nel terzo livello. Il mero controllo del numero e dell'integrità dei colli, senza apertura degli stessi, non è stato ritenuto un'attività di complessità tale da giustificare l'inquadramento superiore.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti in sede di appello, in quanto relativi a un periodo successivo all'introduzione della lite e non specificamente dedotti nel giudizio di primo grado. Tali documenti, inoltre, non avrebbero comunque aggiunto elementi significativi rispetto a quanto già emerso dall'istruttoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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