CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 686/2022 del 13-09-2022
principi giuridici
In materia di trasferimento d'azienda nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di natura conservativa, gli accordi sindacali ex art. 47 l. 428/1990 non possono validamente derogare all'art. 2112 cod. civ., trovando applicazione il comma 4 bis del citato art. 47 e non il comma 5.
L'ammissione allo stato passivo non preclude all'### la possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al ### di ###, essendo necessario che l'insolvenza e l'ammissione a procedura concorsuale riguardino il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta.
In caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, le somme non corrisposte hanno natura previdenziale e non retributiva, escludendosi l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2 c.c. e l'erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal ### di ### ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Derogabilità dell'Articolo 2112 c.c. in Vicende Circolatorie di Imprese in Crisi: Limiti e Condizioni
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una controversia riguardante l'accesso al Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altre spettanze, sollevando questioni cruciali in merito alla derogabilità dell'articolo 2112 del Codice Civile in contesti di cessione d'azienda e procedure concorsuali.
La vicenda trae origine dal ricorso di alcuni lavoratori che, a seguito di una cessione d'azienda e successiva ammissione della società cedente all'amministrazione straordinaria, avevano richiesto al Fondo di Garanzia il pagamento di retribuzioni arretrate, TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare. L'### aveva respinto la domanda, ritenendo inapplicabile il Fondo in presenza di un cessionario solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 2112 c.c. Il Tribunale di Monza aveva accolto il ricorso dei lavoratori, richiamando precedenti giurisprudenziali che ammettevano la derogabilità dell'articolo 2112 c.c. in presenza di accordi sindacali volti alla conservazione dei posti di lavoro.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ribaltato l'esito della causa. I giudici hanno sottolineato come l'articolo 47 della Legge n. 428/1990, che disciplina le vicende circolatorie d'azienda, debba essere interpretato alla luce della Direttiva Europea 2001/23/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Secondo tale interpretazione, una deroga alle garanzie previste dall'articolo 2112 c.c. è ammissibile solo in relazione a procedure liquidatorie, e non in quelle di natura conservativa, volte ad assicurare la continuità dell'attività aziendale. Nel caso di specie, la procedura di amministrazione straordinaria, caratterizzata dalla continuazione dell'attività aziendale, non consentiva una valida deroga all'articolo 2112 c.c..
La Corte ha inoltre richiamato i principi affermati dalla Corte di Cassazione in merito all'intervento del Fondo di Garanzia. Secondo la Suprema Corte, il Fondo interviene solo quando l'insolvenza e l'ammissione a procedura concorsuale riguardano il datore di lavoro che è tale al momento della domanda di insinuazione al passivo. Nel caso in esame, la procedura concorsuale riguardava la società cedente, mentre il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria.
Infine, la Corte d'Appello ha affrontato la questione relativa alle quote non versate al fondo di previdenza complementare. I giudici hanno rilevato che tali somme hanno natura previdenziale e non retributiva, e che per esse non è configurabile l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ai sensi dell'articolo 2112 c.c.. Inoltre, è esclusa l'erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di prestazioni complementari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.