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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 735/2022 del 14-09-2022

principi giuridici

La mera violazione di direttive aziendali, non connotata da dolo o colpa grave, non integra una condotta punibile con sanzione espulsiva, potendo configurare, al più, una condotta negligente sanzionabile con misure conservative.

In caso di contestazione disciplinare, grava sul datore di lavoro l'onere di provare in modo chiaro e inequivocabile la condotta addebitata al lavoratore, non potendo supplire a tale onere una prova meramente indiziaria, inidonea a dimostrare la fondatezza della contestazione datoriale.

Nell'ambito della valutazione della proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione irrogata, il giudice deve accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo, verificando il movente che avrebbe indotto il dipendente a commettere la condotta contestata e il vantaggio che ne avrebbe tratto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità del Licenziamento: Onere della Prova e Valutazione della Condotta del Lavoratore


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa, originato dalla contestazione disciplinare mossa da una società operante nel settore della grande distribuzione nei confronti di un suo dipendente, capo reparto panetteria. La società contestava al lavoratore di aver posto in vendita sacchetti di farina di semola non destinati al pubblico, con data di scadenza superata e senza le necessarie indicazioni di tracciabilità, nonché di aver successivamente smaltito irregolarmente i sacchetti.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione della società avverso l'ordinanza che dichiarava illegittimo il licenziamento, ritenendo non provata la condotta contestata. La società ha quindi proposto reclamo, contestando l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale e l'inattendibilità di una testimonianza chiave.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il reclamo della società. I giudici hanno condiviso l'impostazione del Tribunale, sottolineando che la società non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare la responsabilità del lavoratore nella vendita di farina scaduta e nello smaltimento irregolare.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la circostanza che la vendita di farina sfusa fosse stata eccezionale non provava che la vendita di farina di semola sfusa fosse vietata o che necessitasse di preventiva autorizzazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la società non avesse dimostrato che il lavoratore fosse consapevole di aver posto in vendita farina di semola sfusa già scaduta.
La Corte ha inoltre rilevato che la società non aveva fornito alcuna prova, neanche indiziaria, in merito all'intenzionalità del lavoratore di aver stampato etichette prive della data di scadenza e della tracciabilità. Quanto all'indebito smaltimento dei sacchetti, la Corte ha evidenziato che l'ammanco era stato verificato in un giorno in cui il lavoratore non era presente al lavoro.
La Corte d'Appello ha infine sottolineato che la società non aveva dimostrato quale vantaggio avrebbe tratto il lavoratore dalla vendita di farina scaduta, né aveva allegato alcuna ragione che avrebbe potuto determinare il lavoratore ad operare in tal senso.
La sentenza si basa su una rigorosa valutazione delle prove e sull'applicazione dei principi in materia di onere della prova, ribadendo che spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento. La Corte ha inoltre valorizzato l'elemento soggettivo, sottolineando la necessità di accertare il movente che avrebbe potuto indurre il lavoratore a commettere la condotta contestata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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