CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 774/2022 del 23-09-2022
principi giuridici
Nel licenziamento per giusta causa, il principio di immediatezza della contestazione dell'addebito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo temporale più o meno lungo, qualora l'accertamento e la valutazione dei fatti richiedano uno spazio temporale maggiore.
Il dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. impone al lavoratore di astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dalla norma, ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
La sospensione cautelare del lavoratore, disposta dal datore di lavoro, costituisce un provvedimento di natura non disciplinare, con conseguente inapplicabilità delle norme poste a garanzia del lavoratore in tale ambito, trattandosi di un atto di natura organizzativa a mezzo del quale il datore esercita un potere di autotutela.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità del Licenziamento per Divulgazione di Informazioni Aziendali Riservate: Analisi della Tempestività della Contestazione e Proporzionalità della Sanzione
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, quadro aziendale, accusata di aver divulgato informazioni riservate a un concorrente, tramite un ex collega e compagno. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando il reclamo della lavoratrice.
La vicenda trae origine da un'indagine interna avviata dall'azienda a seguito di sospetti sulla dipendente, sfociata nella contestazione di addebiti e, successivamente, nel licenziamento. Gli addebiti contestati riguardavano la trasmissione a terzi di informazioni commerciali riservate, tra cui dati relativi a clienti, condizioni contrattuali e comunicazioni interne.
Uno dei punti centrali della controversia riguarda la tempestività della contestazione disciplinare. La lavoratrice sosteneva che la contestazione fosse tardiva, in quanto i fatti risalivano a diversi mesi prima. La Corte d'Appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto tempestiva la contestazione, in quanto l'azienda aveva agito immediatamente dopo aver completato le indagini e valutato le relative risultanze. I giudici hanno evidenziato che il principio di immediatezza deve essere inteso in senso relativo, tenendo conto della complessità degli accertamenti e della necessità di una valutazione globale e unitaria dei fatti.
Altro aspetto rilevante è la legittimità della sospensione cautelare disposta dall'azienda nei confronti della dipendente. La lavoratrice contestava la sospensione, sostenendo che fosse illegittima in assenza di una specifica previsione contrattuale. La Corte d'Appello ha respinto tale argomentazione, affermando che la sospensione cautelare è una misura di autotutela legittima, finalizzata a consentire all'azienda di svolgere le opportune verifiche e accertamenti. I giudici hanno inoltre sottolineato che la restituzione dei beni aziendali, contestuale alla sospensione, era legittima, in quanto tali beni erano destinati esclusivamente all'uso lavorativo.
Nel merito, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza dei fatti contestati alla dipendente, ritenendo provato che avesse trasmesso a terzi informazioni commerciali riservate. I giudici hanno evidenziato che tale condotta integrava una violazione dell'obbligo di fedeltà, sancito dall'articolo 2105 del codice civile, e che, in considerazione del ruolo rivestito dalla dipendente, tale violazione aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda.
Infine, la Corte d'Appello ha ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, in quanto la condotta della dipendente aveva leso in modo grave e irreparabile il vincolo fiduciario con l'azienda. I giudici hanno sottolineato che la nozione di giusta causa è una nozione legale e che il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, potendo ritenere sussistente la giusta causa in presenza di un grave inadempimento o di un comportamento contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.