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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 886/2022 del 30-11-2022

principi giuridici

L'esclusione dall'assunzione in un pubblico impiego per difetto del requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere adeguatamente motivata, con specifica e concreta indicazione delle ragioni ostative all'assunzione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla presenza di "fattispecie" incompatibili con il requisito morale stabilito.

In caso di illegittima esclusione dall'assunzione in un pubblico impiego, il candidato ha diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado fino all'effettiva ricostituzione del rapporto, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze alla costituzione del rapporto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esclusione da Assunzione per Mancanza di Requisiti Morali: Necessaria Motivazione Dettagliata


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su un caso riguardante l'esclusione di un candidato da una procedura di avviamento a selezione per l'assunzione di operatori giudiziari presso il Ministero della Giustizia. Il candidato, pur essendo stato giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice, era stato escluso per presunta mancanza dei requisiti di condotta e qualità morali richiesti dalla legge.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso del candidato, ritenendo legittima la decisione del Ministero, basandosi su precedenti penali risalenti nel tempo. Il candidato aveva impugnato la sentenza, contestando l'erroneità della valutazione e la carenza di motivazione del provvedimento di esclusione.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno sottolineato che, sebbene la normativa attribuisca all'amministrazione un ampio potere discrezionale nella valutazione dei requisiti morali dei candidati, tale valutazione deve fondarsi su elementi di fatto concreti e attuali, e deve essere adeguatamente motivata.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il provvedimento di esclusione era carente di qualsiasi specifica indicazione in ordine alle ragioni ostative all'assunzione. Il Ministero si era limitato a richiamare genericamente la presenza di "fattispecie" che escludevano il possesso dei requisiti morali, senza fornire alcun dettaglio sulla natura di tali fattispecie o sulla loro rilevanza rispetto alle funzioni da svolgere.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che, nel caso concreto, emergevano elementi di fatto favorevoli al candidato, quali la risalenza nel tempo dei precedenti penali, la loro minima importanza e l'assenza di ulteriori condotte negative successive. La Corte ha anche richiamato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale che aveva dichiarato estinto il reato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che il provvedimento di esclusione fosse illegittimo per difetto di motivazione. Di conseguenza, ha ordinato al Ministero di costituire il rapporto di lavoro con il candidato e lo ha condannato al risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite nel periodo intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto essere assunto e la data dell'effettiva assunzione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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