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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 1281/2023 del 19-04-2023

principi giuridici

In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, la genericità della causale indicata nelle fatture, unitamente alla mancata allegazione di documenti comprovanti l'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, rende non assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, impedendo la verifica della congruità del corrispettivo richiesto.

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere ammessa qualora sia diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, assumendo natura esplorativa.

In assenza di accordo tra le parti sulla determinazione del corrispettivo per prestazioni extra contratto, e in mancanza di parametri validamente individuabili, è inapplicabile l'art. 1657 c.c., soprattutto in presenza di una clausola contrattuale che prevede un corrispettivo globale "all inclusive".

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Corrispettivi per Prestazioni Extra-Contrattuali: Un'Analisi della Pronuncia


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito a una controversia originata da un decreto ingiuntivo richiesto da una società di software per il pagamento di presunte prestazioni extra-contrattuali. La vicenda trae origine da un contratto di licenza d'uso software e gestione sito internet, con relativa assistenza, stipulato tra le parti. La società ingiunta si opponeva al decreto, contestando la pretesa creditoria e sostenendo che, in base ad una clausola contrattuale, le prestazioni di assistenza erano escluse dal corrispettivo qualora avesse procurato un certo numero di clienti. La società di software, al contrario, affermava che le attività fatturate riguardavano implementazioni richieste dalle case produttrici degli elettrodomestici, soggette a una diversa clausola che prevedeva l'onerosità delle prestazioni.
Il Tribunale di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la società di software non avesse fornito sufficienti prove dell'esistenza e dell'entità del proprio credito, in relazione alle contestazioni sollevate dalla controparte circa l'effettività delle prestazioni e la genericità delle causali delle fatture. In particolare, il Tribunale aveva rilevato l'impossibilità di determinare la tipologia, qualità e quantità del lavoro svolto, e quindi di verificarne la congruità del corrispettivo, non potendo il giudice supplire alle carenze probatorie.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello della società di software. I giudici hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la genericità delle causali delle fatture, emesse peraltro dopo l'intimazione del recesso contrattuale. Pur riconoscendo che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è la sede deputata alla formulazione delle istanze istruttorie, la Corte ha ritenuto inammissibili i mezzi di prova dedotti dalla società di software, considerandoli generici, superflui o implicanti giudizi.
Un elemento cruciale nella decisione è stata l'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività extra, come rapporti di intervento sottoscritti dal cliente. La Corte ha inoltre evidenziato la risalenza di alcune prestazioni, in contrasto con le previsioni contrattuali di fatturazione annuale. Infine, i giudici hanno sottolineato l'assenza di un accordo tra le parti che consentisse di determinare il corrispettivo delle eventuali prestazioni extra, come previsto da una specifica clausola contrattuale. In mancanza di tale accordo e di parametri validamente individuabili, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 1657 c.c., che disciplina la determinazione del corrispettivo in mancanza di accordo tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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