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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 16/2023 del 05-01-2023

principi giuridici

Nei contratti di fideiussione "a valle" di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito antecedente al provvedimento che l'ha rilevata, ai fini dell'invalidità derivata del contratto, non può ritenersi assolto dalla mera produzione di contratti fideiussori stipulati in epoca successiva al provvedimento stesso.

L'accertamento della nullità parziale di un contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. realizza un accoglimento solo parziale della domanda di nullità totale e non integra un vizio di ultrapetizione.

È inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, volto ad ottenere l'accoglimento delle proprie ragioni con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure, per difetto di interesse ad agire.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussioni Omnibus e Onere Probatorio dell'Intesa Anticoncorrenziale


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito a una controversia riguardante la validità di alcune fideiussioni omnibus rilasciate a favore di un istituto di credito, sollevando questioni relative alla nullità per violazione della normativa antitrust e all'onere probatorio gravante sui fideiussori.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da alcuni soggetti che avevano rilasciato fideiussioni a garanzia di una società. A seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e confermato in giudizio, i garanti avevano subito l'escussione di un pegno su titoli di loro proprietà. Gli stessi, pertanto, avevano contestato la validità delle fideiussioni, sostenendo che contenessero clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla ### d'### con un provvedimento del 2005. Di conseguenza, avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa delle iniziative intraprese dalla banca sulla base di tali fideiussioni.
Il Tribunale di ### aveva rigettato le domande, ritenendo che i garanti avessero dimostrato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza solo per le fideiussioni successive al 2003, mentre per quelle anteriori, risalenti al 1992, non vi fosse prova sufficiente. Il Tribunale aveva inoltre aderito alla tesi della nullità parziale delle fideiussioni omnibus, ma non aveva potuto pronunciare tale nullità in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte degli attori.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato la decisione di primo grado, pur con alcune precisazioni. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'appello, pur riconoscendone alcuni profili di genericità, in quanto comunque idoneo a individuare le parti della sentenza e la ratio decidendi contestate.
Nel merito, la Corte ha ribadito che, per le fideiussioni anteriori al provvedimento della ### d'### del 2005, grava sui fideiussori l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito. Tale onere può essere assolto mediante la produzione di documenti, come altri contratti fideiussori, che dimostrino l'applicazione dello schema negoziale contestato anche in epoca antecedente al provvedimento dell'autorità amministrativa indipendente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la produzione di alcuni contratti fideiussori stipulati con altri istituti di credito in epoca successiva al 2003 non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel 1992, anno in cui era stata stipulata la prima fideiussione.
La Corte ha inoltre richiamato la recente pronuncia delle ### della Cassazione, che ha avallato la teoria della nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti clausole coincidenti con il modello ABI del 2003, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che anche qualora fosse stata dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni, ciò non avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio, in quanto i garanti non avevano dimostrato di aver subito un danno dall'applicazione delle clausole contestate, né avevano eccepito tempestivamente la decadenza della banca per aver agito oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Infine, la Corte ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla banca, ritenendo che difettasse l'interesse della parte totalmente vittoriosa ad appellare incidentalmente la sentenza per veder accolte le proprie ragioni con una diversa motivazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### rel.  dr.ssa ### dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: DA ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), entrambi residenti in ####, ###, rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'avv. ### (C.F. ###), giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliat ###Rho ###, ##### S.P.A. e per essa ### S.P.A. (C.F. e P. IVA ###), in persona della procuratrice speciale dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliat ####### di ##### seguenti conclusioni.  ### e ### “Piaccia all'###ma Corte d'Appello di ### reiette contrarie e nuove domande, in accoglimento dell'appello dell'esponente ed in riforma della sentenza impugnata sopra indicata e prodotta, “resa inter partes” dal Tribunale di ### ritenuta la propria competenza, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, contrariis reiectis, così giudicare: A. ###: 1. In relazione alle fideiussioni prodotte e successive integrazioni, accertare e dichiarare la nullità delle stesse per le ragioni di diritto e di fatto esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia; 2. Condannare controparte al risarcimento dei danni patiti come sopra quantificati o in quella maggior o minor misura ritenuta di giustizia per ogni singola voce di danno richiesta, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia; 3. Ordinare l'immediata cancellazione della segnalazione di sofferenza disposta su segnalazione della ### presso la ### dei ### tenuta dalla ### d'### e la sospensione l'efficacia esecutiva del titolo monitorio indicato in atti, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia, anche fissando apposita udienza antecedente a quella indicata in citazione. 
B. ###: ammettersi le prove di cui alla memoria istruttoria in data ###. 
C. Disporre l'acquisizione dei fascicoli telematici di primo grado. 
D. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge da distarsi a favore del legale che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito le secondo ovvero gli onorari. 
E. ###: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte attrice nel rispetto delle domande da lei proposte, tra le quali la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.” ### e per essa ### S.P.A.  “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dai signori ### e ### con atto di citazione notificato telematicamente in 9 settembre 2021 per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui in atti; ancora in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza n. 4208/2021 del Tribunale di ### formulata dagli appellanti (cfr. atto di citazione in appello pag. 48, rigo 17), per le ragioni di cui in atti; nel merito, in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 4208/2021 del Tribunale di ### pubblicata in data 18 maggio 2021 e notificata in data 29 luglio 2021, accogliere l'eccezione di giudicato sollevata da ### S.p.a. e, per essa, da ### S.p.a. per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, respingere integralmente le domande tutte, eccezioni e deduzioni formulate dai signori ### e ### con atto di citazione in appello notificato in data 9 settembre 2021, mandando assolta ### S.p.a., e per essa, per quanto di ragione ### S.p.a., da ogni avversa pretesa; nel merito, in via principale: respingere integralmente siccome inammissibili e/o infondate per i motivi di cui in atti le domande tutte, eccezioni e deduzioni formulate dai signori ### e ### con atto di citazione in appello notificato in data 9 settembre 2021, mandando assolta ### S.p.a., e per essa, per quanto di ragione ### S.p.a., da ogni avversa pretesa; nel merito, in via condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare che i signori ### e ### non hanno dimostrato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza attuata da ### S.p.a.  tramite le fideiussioni rilasciate dai signori ### e ### in data 15 gennaio 2003 e 9 ottobre 2003 e, conseguentemente, respingere le domande tutte, eccezioni e deduzioni formulate dai signori ### e ### con atto di citazione in appello notificato in data 9 settembre 2021 per i motivi di cui in atti, mandando assolta ### S.p.a., e per essa, per quanto di ragione ### S.p.a., da ogni avversa pretesa; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A. e IVA.” ###.ri ### e ### avevano convenuto innanzi al Tribunale di ### s.p.a. domandando l'accertamento della nullità delle fideiussioni dai medesimi sottoscritte con l'istituto di credito, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno. 
A fondamento della loro domanda, gli odierni appellanti avevano affermato: - di aver rilasciato, tra il 1992 e il 2007, fideiussioni omnibus nell'interesse della società ### s.r.l. (### in favore di diversi istituti di credito, poi incorporati da ### (docc. 4-8 fascicolo primo grado appellata); - che, in forza di tali fideiussioni, la banca aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo ( 4772/2017 del Tribunale di ### - doc. 9 f. primo grado appellata1) confermato all'esito del giudizio di opposizione instaurato dai medesimi odierni appellanti (sent. Tribunale di ### 2181/2018 - doc. 3 f. primo grado appellata); - che la banca aveva incassato la somma di ### mediante escussione di pegno su titoli di proprietà degli attori; - che tale somma, in tesi, sarebbe stata incassata in forza di fideiussioni nulle, in quanto contenenti clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla ### d'### con provvedimento del 02.05.2005, n. 55; in particolare, l'illegittimità avrebbe riguardato le clausole n. 2 (c.d. clausola di sopravvivenza), n. 6 (c.d. clausola di deroga al termine di decadenza), 7 (c.d. clausola di pagamento a prima richiesta) e n. 8 (c.d. clausola di insensibilità della garanzia); - che, conseguentemente, le iniziative poste in essere dalla banca in forza delle fideiussioni nulle avrebbero causato ai garanti attori danni, quantificati a vario titolo2.  ### di credito si era costituito eccependo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2181/2018, avente ad oggetto i rapporti di garanzia per cui era causa, e chiedendo, comunque, il rigetto delle domande per loro infondatezza in fatto ed in diritto.  1 La pretesa monitoria, pari a ### era riferita a saldi passivi riguardanti rapporti contrattuali intrattenuti presso la banca opposta dalla ### s.r.l., di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori. ### di credito, costituendosi nel giudizio di opposizione a d.i., aveva evidenziato di aver azionato monitoriamente esclusivamente il saldo debitore riguardante un contratto di finanziamento acceso dalla ### oltre aldebito derivante dall'anticipo fatture; pertanto, sarebbe rimasto estraneo al giudizio il rapporto di conto corrente, sul quale veniva semplicemente accreditato l'importo oggetto dell'anticipo fatture, senza alcun addebito corrispondente, che rimaneva registrato sul conto specifico autonomo.  2 In particolare, i danni venivano quantificati in: ##### per ogni attore per danni morali conseguenti alla violazione di norme imperative, violazione concretizzatasi con la sottoscrizione di una fideiussione nulla in quanto violativa della normativa antitrust; #### come indicate nella nota spese; #### per il danno economico subito a seguito della escussione dei titoli e dei valori costituiti in pegno. 
Con sentenza n. 4208/2021, il Tribunale di ### previo rigetto dell'eccezione di giudicato svolta da parte convenuta, rigettava le domande proposte dagli attori, ritenute infondate sulla base dei seguenti motivi: - secondo il giudice di prime cure, i garanti ### e ### avrebbero dimostrato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza da parte della banca solo relativamente alle fideiussioni rese in data 15 gennaio 2003 e 9 ottobre 2003, intesa che invece non poteva dedursi in merito alle fideiussioni rilasciate nel marzo 1992: essendo state le medesime predisposte tredici anni prima del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005, quest'ultimo non avrebbe potuto assumere la qualità di prova privilegiata normalmente riconosciutole con riferimento all'illecito antitrust; - nel merito, il Tribunale riteneva infondate le domande di accertamento dell'invalidità totale delle fideiussioni omnibus. A tale ultimo riguardo, dopo aver ripercorso i principali orientamenti interpretativi sviluppatisi in materia, il Collegio aderiva alla tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus per effetto della declaratoria d'invalidità delle singole clausole contenute nei contratti stessi. Riteneva, purtuttavia, di non poter pronunciare la nullità parziale rilevata d'ufficio, pur avendo stimolato il contraddittorio sul punto tra le parti, poiché, a fronte della mancata istanza di accertamento in tal senso da parte degli attori, l'eventuale dichiarazione di nullità parziale del contratto sarebbe risultata viziata da ultrapetizione. Il Tribunale affermava, altresì, che i signori ### e ### non avessero specificamente dimostrato di aver subito un danno dall'applicazione delle suddette clausole, né eccepito tempestivamente la decadenza della banca per aver agito oltre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.; - nel rigetto della domanda principale restavano assorbite le domande ulteriori, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente patiti dagli attori e la cancellazione della segnalazione alla ### della ### d'### effettuata dall'istituto di credito.  ###.ri ### e ### hanno impugnato la sentenza di primo grado, contestando le conclusioni cui è giunto il Tribunale di ### in punto di rigetto per infondatezza delle domande di nullità delle fideiussioni omnibus e concludendo per l'accoglimento delle medesime domande proposte in primo grado. 
Si è costituito in giudizio ### e per essa la procuratrice speciale ### S.p.a., resistendo ai motivi di gravame sollevati dai fideiussori appellanti e proponendo, altresì, appello incidentale, in via principale e in via condizionata.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'istituto di credito, la Corte rileva come, nonostante gli indubbi profili di genericità dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, l'appello abbia soddisfatto i minimi criteri di specificità e di motivazione, avendo gli appellanti evidenziato le parti della sentenza e la ratio decidendi che hanno inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez. 6-3 ordinanza 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017). 
Passando al merito dell'impugnazione, si rileva come gli appellanti abbiano censurato la pronuncia di primo grado sotto plurimi profili. 
Anzitutto, i ###ri ### e ### hanno impugnato la decisione del Tribunale di ### nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un'intesa fra banche restrittiva della concorrenza già nel 1992, anno in cui i medesimi hanno stipulato i primi negozi fidejussori. Gli appellanti hanno, altresì, contestato la rilevata carenza di supporto probatorio delle contestazioni: al riguardo, essi richiamano la circolare ABI n. 20 del 17 giugno 1987 e i provvedimenti di ### d'### n. 12 del 3 dicembre 1994 e 55 del 2005, nonché la produzione, da parte dei medesimi, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., dei contratti di fideiussione stipulati con altri istituti di credito. Ad ulteriore sostegno della loro prospettazione, gli appellanti riportano giurisprudenza di legittimità (in particolare, sent.  29810 del 2017) secondo cui la nullità derivante dalla violazione della normativa anticoncorrenziale coprirebbe tutte le vicende realizzatrici della distorsione del mercato, estendendosi anche ai contratti stipulati prima dell'accertamento operato dalle autorità amministrative indipendenti sopra menzionati. 
La mancata considerazione del carattere anticoncorrenziale della fideiussione conclusa in data ### viene, infine, criticata dai garanti anche in considerazione della comprovata identità delle clausole del contratto del 1992 con quelle del modello ABI tacciate di anticoncorrenzialità. 
Si è difeso l'appellato istituto di credito rilevando la corretta qualificazione, operata dal Tribunale, dell'azione relativa alle fideiussioni del 1992 come “stand-alone action”, con conseguente onere, in capo agli attori, di provare il fondamento della contestazione relativa alle medesime in merito all'intesa anticoncorrenziale ex art. 2, L. 287/90. Tale onere non potrebbe, in tesi, ritenersi assolto dalle parti in quanto né il provvedimento n. 55 del 2005, di ben tredici anni successivo alla stipulazione del negozio fideiussorio, né il provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 potrebbero assumere valore di prova privilegiata. In particolare, il provvedimento da ultimo citato, e generalmente invocato dagli appellanti a supporto delle loro prospettazioni, sarebbe fondato su un'istruttoria, svolta nel 1994 da ### d'### non avente ad oggetto né la circolare ABI serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987, né le specifiche clausole oggetto del contendere nel presente giudizio. 
Le doglianze degli appellanti non risultano fondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento. 
La giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di far ricadere nell'alveo dell'invalidità derivata anche le fideiussioni antecedenti al provvedimento di ### d'### n. 55 del 2005, che ha rilevato l'anticoncorrenzialità delle clausole dello schema ### soltanto laddove la parte che ha formulato la contestazione dia prova della presenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito antecedente al provvedimento. Tale onus probandi si intende pacificamente assolto mediante il deposito di documenti - in particolare, altri contratti fideiussori - che diano conto dell'applicazione dello schema di negozio tacciato di anticoncorrenzialità anche in epoca antecedente al detto provvedimento dell'autorità amministrativa indipendente da parte di un numero significativo di banche, all'interno del medesimo mercato.  ### così descritto, gravante - nel caso di specie - sugli appellanti fideiussori, non può reputarsi soddisfatto dalla produzione, da parte dei medesimi, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di quattro ulteriori negozi fidejussori da loro stipulati con quattro diverse banche (in specie: Cariparma, #### e ### - cfr. docc. 24-27 fascicolo primo grado appellanti). 
Il Tribunale di ### aveva escluso l'efficacia probatoria di una simile produzione, in quanto riferentesi a negozi stipulati in epoca molto successiva al contratto del 1992 (in particolare, i negozi sono stati tutti stipulati tra il 2004 e il 2009) e al provvedimento di ### d'### e, pertanto, carente di qualsiasi concreta utilità dimostrativa di intese anticoncorrenziali tra istituti di credito per il periodo in cui è stato stipulato il negozio oggetto di indagine. La valutazione espressa dal primo giudice risulta ineccepibile e va, pertanto, confermata nella presente sede. 
Quanto sopra rilevato destituisce di fondamento, in radice, la domanda di nullità - sia essa totale o parziale - per difetto del presupposto (id est: la provata sussistenza di una intesa restrittiva della concorrenza relativamente alle fidejussioni di cui è causa). 
Per completezza espositiva, giova comunque osservare che il contrasto interpretativo riportato dal giudice di prime cure è stato risolto dal recente arresto delle ### registratosi con la pronuncia n. 41994/2021. Il massimo consesso, chiamato ad esprimersi in merito alle conseguenze relative all'acclarata anticoncorrenzialità delle clausole fideiussorie coincidenti con il modello ABI del 2003 (ord. n. 11486/2021), ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole - orientamento peraltro seguito da questa Corte prima della pronuncia citata (sent. n. 3580/2021) - statuendo che : “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.  2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” ###à totale dei negozi avrebbe, quindi, potuto essere affermata soltanto laddove, secondo il dettato dell'art. 1419 c.c., i garanti avessero dimostrato la natura inscindibile ed essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fidejussorio, di talché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Ma anche tale prova non è stata fornita dagli appellanti: va, anzi, confermato quanto già rilevato dal primo giudice, che ha ritenuto indubitabile che la stipula delle fidejussioni rispondesse all'interesse negoziale di entrambe le parti contraenti. 
Ed invero - come evidenziato dalle stesse ### - avuto riguardo alla posizione dei garanti, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per gli stessi, imponendo loro maggiori obblighi in assenza di corrispondenti diritti, sicché la loro eliminazione non avrebbe potuto che alleggerirne la posizione. Al contempo, è del tutto evidente il perdurante interesse della banca al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole ad essa favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa di garanzia a tutela dei propri crediti. 
Non ritiene, invece, la Corte condivisibile il pronunciamento di primo grado laddove ha ritenuto che, in assenza di una specifica domanda di nullità parziale una siffatta pronuncia avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che l'accertamento della nullità ex art.1419 c.c., lungi dall'integrare un vizio di ultra petizione, realizza, piuttosto, un accoglimento solo parziale della domanda di nullità totale. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, investita di analoga questione, ha avuto modo di precisare che “### estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione [..]di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità. Non è però vero il contrario, perché mentre nel primo caso il giudice che pronunci la nullità dell'intero contratto senza essere stato investito di tale domanda viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel secondo caso egli pronuncia pur sempre nei limiti della domanda della parte, accogliendola solo parzialmente.” (Cass. n. 16017/2008). 
Trattasi, tuttavia, di un rilievo privo di efficacia - quoad effectum - posto che, come sopra argomentato, la nullità - sia essa totale, ovvero parziale - va esclusa in radice per difetto del presupposto fondante (mancata prova della intesa restrittiva della concorrenza) e posto che, ove anche fosse stata dichiarata (o venisse ora dichiarata) la nullità parziale, un simile accertamento non potrebbe condurre ad un diverso esito del giudizio. Sotto quest'ultimo profilo, va, infatti, condivisa la pronuncia di primo grado laddove rileva: - quanto alla clausola di cui all'art. 2 delle fidejussioni, la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dei garanti, di essersi trovati a rimborsare alla banca alla banca delle somme incassate dalla medesima in pagamento di obbligazioni garantitele e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti; - quanto alla clausola n. 8, la mancata prova di essersi trovati a pagare le somme oggetto di garanzia, in caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite; - quanto alla clausola n. 6 la omessa, tempestiva, eccezione di decadenza, con riferimento al termine previsto dall'art. 1957 c.c., attesa l'impossibilità, per il giudice, di rilevarla d'ufficio ex art. 2969 Le ulteriori doglianze, afferenti al risarcimento del danno e alla cancellazione della segnalazione alla ### peraltro esposte in maniera generica e meramente assertiva, devono ritenersi assorbite.  ### dei ### e ### deve essere, conclusivamente, rigettato. 
Un'ultima considerazione va svolta in merito all'appello incidentale proposto dall'istituto di credito. 
Con il motivo di appello incidentale, svolto in via principale, la banca ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di giudicato, da essa sollevata in primo grado, in relazione alla sentenza n. 2181/2018 del Tribunale di ### che ha definito il giudizio di opposizione nel quale si era discusso delle fideiussioni oggetto del presente giudizio. ### l'istituto di credito, la conferma, in sede di opposizione, del d.i. n. 4772/2017 emesso dal Tribunale di ### in data 17 febbraio 2016 con sentenza passata in giudicato, precluderebbe ai fideiussori di sollevare contestazioni in ordine a presunti fatti impeditivi o modificativi - quali l'asserita invalidità delle clausole fideiussorie - dovendosi considerare l'accertamento in ordine all'an e al quantum del credito azionato ormai definitivo. 
Sul punto, la Corte, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ritiene sufficiente rilevare come difetti nella specie l'interesse - inteso quale condictio actionis - della parte totalmente vittoriosa ad appellare incidentalmente la sentenza per veder accolte le proprie ragioni con altra e diversa motivazione rispetto a quella data dal primo giudice. Ciò, in ragione dell'eccedenza del mezzo adoperato rispetto all'utilità concreta ambita dalla parte. 
Un interesse idoneo a fondare l'impugnazione incidentale della banca si sarebbe potuto rinvenire, piuttosto, nella pretesa ad ottenere una diversa decisione subordinatamente - e, quindi, in via condizionata - all'accoglimento dell'eventuale appello dei fidejussori: ipotesi, tuttavia, qui respinta per le già dedotte motivazioni. 
Il motivo di appello incidentale proposto in via condizionata, con cui l'istituto di credito esclude che i provvedimenti provenienti dalle autorità amministrative indipendenti allegati dagli appellanti possano assumere carattere di prova privilegiata, deve, invece, ritenersi assorbito dal rigetto integrale dell'appello principale. 
Sulle spese processuali Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di ### e ### nella misura di cui al dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia introdotta in appello, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate ed all'impegno difensivo profuso. 
Sussistono, infine, per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Rigetta l'appello formulato da ### e ### e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4208/2021 resa dal Tribunale di ### 2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, in favore dell'appellata ### in ### per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; 3. Dà atto della presenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17 novembre 2022.  ### estensore ### n. 2509/2021

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