CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 16/2023 del 05-01-2023
principi giuridici
Nei contratti di fideiussione "a valle" di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito antecedente al provvedimento che l'ha rilevata, ai fini dell'invalidità derivata del contratto, non può ritenersi assolto dalla mera produzione di contratti fideiussori stipulati in epoca successiva al provvedimento stesso.
L'accertamento della nullità parziale di un contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. realizza un accoglimento solo parziale della domanda di nullità totale e non integra un vizio di ultrapetizione.
È inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, volto ad ottenere l'accoglimento delle proprie ragioni con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure, per difetto di interesse ad agire.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale di Fideiussioni Omnibus e Onere Probatorio dell'Intesa Anticoncorrenziale
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in merito a una controversia riguardante la validità di alcune fideiussioni omnibus rilasciate a favore di un istituto di credito, sollevando questioni relative alla nullità per violazione della normativa antitrust e all'onere probatorio gravante sui fideiussori.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da alcuni soggetti che avevano rilasciato fideiussioni a garanzia di una società. A seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e confermato in giudizio, i garanti avevano subito l'escussione di un pegno su titoli di loro proprietà. Gli stessi, pertanto, avevano contestato la validità delle fideiussioni, sostenendo che contenessero clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla ### d'### con un provvedimento del 2005. Di conseguenza, avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa delle iniziative intraprese dalla banca sulla base di tali fideiussioni.
Il Tribunale di ### aveva rigettato le domande, ritenendo che i garanti avessero dimostrato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza solo per le fideiussioni successive al 2003, mentre per quelle anteriori, risalenti al 1992, non vi fosse prova sufficiente. Il Tribunale aveva inoltre aderito alla tesi della nullità parziale delle fideiussioni omnibus, ma non aveva potuto pronunciare tale nullità in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte degli attori.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato la decisione di primo grado, pur con alcune precisazioni. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'appello, pur riconoscendone alcuni profili di genericità, in quanto comunque idoneo a individuare le parti della sentenza e la ratio decidendi contestate.
Nel merito, la Corte ha ribadito che, per le fideiussioni anteriori al provvedimento della ### d'### del 2005, grava sui fideiussori l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito. Tale onere può essere assolto mediante la produzione di documenti, come altri contratti fideiussori, che dimostrino l'applicazione dello schema negoziale contestato anche in epoca antecedente al provvedimento dell'autorità amministrativa indipendente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la produzione di alcuni contratti fideiussori stipulati con altri istituti di credito in epoca successiva al 2003 non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel 1992, anno in cui era stata stipulata la prima fideiussione.
La Corte ha inoltre richiamato la recente pronuncia delle ### della Cassazione, che ha avallato la teoria della nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti clausole coincidenti con il modello ABI del 2003, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che anche qualora fosse stata dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni, ciò non avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio, in quanto i garanti non avevano dimostrato di aver subito un danno dall'applicazione delle clausole contestate, né avevano eccepito tempestivamente la decadenza della banca per aver agito oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Infine, la Corte ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla banca, ritenendo che difettasse l'interesse della parte totalmente vittoriosa ad appellare incidentalmente la sentenza per veder accolte le proprie ragioni con una diversa motivazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.