CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 3067/2023 del 30-10-2023
principi giuridici
La nullità del contratto concluso dall'ente locale in violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, per difetto di preventivo impegno contabile registrato nel competente programma di bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, derivando da violazione di norma imperativa.
In tema di spese fuori bilancio degli enti locali, l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione rende impossibile esperire nei confronti del comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Nullità del contratto con la Pubblica Amministrazione per assenza di impegno di spesa: onere della prova e rilevabilità d'ufficio
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una controversia relativa al pagamento di forniture di energia elettrica da parte di un Comune, sollevando importanti questioni in merito alla validità dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e all'onere della prova in tali contesti.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di un Comune per il mancato pagamento di fatture relative al periodo 2012-2016. Il Comune si opponeva al decreto, eccependo, tra l'altro, la nullità del contratto di somministrazione per violazione dell'articolo 191 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), in quanto non preceduto dal necessario impegno di spesa registrato nel bilancio comunale.
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo solo per una parte del credito richiesto, ritenendo tardiva l'eccezione di nullità del contratto sollevata dal Comune.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece accolto integralmente l'appello del Comune, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda della società fornitrice. I giudici di secondo grado hanno affermato che la nullità del contratto per violazione dell'articolo 191 del TUEL è rilevabile d'ufficio, anche in appello, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa. Di conseguenza, l'eccezione di nullità può essere sollevata anche nel termine concesso per la precisazione delle domande ed eccezioni.
La Corte ha inoltre precisato che, in tali casi, grava sulla parte che ha stipulato il contratto con la Pubblica Amministrazione l'onere di provare l'esistenza dell'impegno contabile, quale presupposto di validità del contratto stesso. Nel caso specifico, il Comune aveva prodotto una certificazione del responsabile dell'area economico-finanziaria attestante l'assenza di impegni di spesa o riconoscimenti di debito fuori bilancio relativi al credito azionato dalla società fornitrice.
La Corte ha altresì escluso la possibilità di agire nei confronti del Comune con l'azione di indebito arricchimento (articolo 2041 del Codice Civile), in quanto, in caso di spese fuori bilancio degli enti locali, il rapporto obbligatorio sorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione, facendo venir meno il requisito della sussidiarietà necessario per l'azione di arricchimento.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della società fornitrice di chiamare in causa il ### del Comune e il funzionario responsabile, in quanto la decisione di autorizzare o meno la chiamata in causa di un terzo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è impugnabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.