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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 33/2025 del 13-01-2025

principi giuridici

L'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente, ai sensi dell'art. 1189 c.c., postula la sussistenza di circostanze oggettive e univoche tali da indurre il debitore in errore scusabile circa la titolarità del credito, valutabile alla stregua del criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1176 c.c., con esclusione dell'applicabilità della predetta norma in caso di condotta colposa del solvens.

La riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina la reviviscenza del decreto ingiuntivo revocato, ma impone al giudice d'appello di sostituire il contenuto del decreto con apposita pronuncia di condanna.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pagamento al creditore apparente: onere di diligenza del debitore e circostanze univoche


La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una controversia relativa all'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato a un soggetto che si presentava come creditore, ma che in realtà non lo era. La vicenda trae origine da un contratto di leasing, in cui la società utilizzatrice, a seguito di una comunicazione via email apparentemente proveniente dal fornitore, aveva effettuato un bonifico su un conto corrente diverso da quello abituale. Il fornitore, non avendo ricevuto il pagamento, aveva agito in via monitoria per il recupero del credito.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione della società utilizzatrice, ritenendo che il pagamento fosse stato effettuato in buona fede al creditore apparente, ai sensi dell'articolo 1189 del codice civile. Tale norma prevede che il debitore è liberato se prova di aver pagato a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche, e di averlo fatto in buona fede.
La Corte d'Appello ha riformato la sentenza, ribaltando l'esito del giudizio. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sull'onere di diligenza che grava sul debitore, soprattutto quando si tratta di un operatore professionale. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la società utilizzatrice non aveva agito con la dovuta prudenza, in quanto la comunicazione relativa al cambio di coordinate bancarie presentava diversi elementi di anomalia. In particolare, la mail aveva uno stile diverso dalle precedenti comunicazioni, conteneva errori grammaticali, indicava un conto corrente estero e faceva riferimento a un referente sconosciuto. Inoltre, la società utilizzatrice non aveva effettuato alcun controllo per verificare l'effettiva titolarità del conto corrente.
La Corte ha quindi concluso che la società utilizzatrice non aveva fornito la prova di aver agito in buona fede e che, pertanto, il pagamento non aveva avuto effetto liberatorio. Di conseguenza, la società è stata condannata a pagare nuovamente la somma dovuta al fornitore.
La sentenza della Corte d'Appello sottolinea l'importanza di valutare attentamente le circostanze in cui viene effettuato un pagamento, soprattutto quando si tratta di rapporti commerciali consolidati. Il debitore non può limitarsi a eseguire il pagamento sulla base di una semplice comunicazione, ma deve accertarsi della legittimazione del creditore, soprattutto quando vi sono elementi che fanno sorgere dubbi o sospetti. In caso contrario, il rischio è quello di dover pagare due volte la stessa somma.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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