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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2092/2021 del 08-06-2021

principi giuridici

È inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda proposta per la prima volta in appello.

In tema di rescissione per lesione, ai sensi dell'art. 1448 c.c., la mancata specifica contestazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio recepite dalla sentenza di primo grado, preclude la possibilità di rimettere in discussione il valore dell'immobile accertato dal giudice.

In tema di rescissione per lesione, ai sensi dell'art. 1448 c.c., la prova del versamento del prezzo pattuito per la compravendita incombe sulla parte che lo allega.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rescissione per Lesione: Conferma della Tutela per il Venditore in Stato di Bisogno


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in merito a una controversia derivante da un contratto di compravendita immobiliare, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium. La vicenda trae origine dall'aggiudicazione di un immobile all'asta da parte di un soggetto, il quale, successivamente, lo aveva venduto a un terzo, legato da vincoli familiari a colui che gli aveva prestato la somma necessaria per l'acquisto iniziale.
L'attore, originario aggiudicatario dell'immobile, aveva adito il Tribunale di Napoli lamentando che la vendita successiva fosse avvenuta in stato di bisogno e a un prezzo notevolmente inferiore al valore reale dell'immobile, chiedendo la rescissione del contratto. Il convenuto, acquirente dell'immobile, si era difeso sostenendo la regolarità della compravendita e contestando la sussistenza dei presupposti per la rescissione.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare il valore dell'immobile e valutate le prove testimoniali, aveva accolto la domanda dell'attore, dichiarando la rescissione del contratto per lesione, ai sensi dell'articolo 1448 del Codice Civile.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha rigettato l'appello proposto dall'acquirente, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che sussistessero tutti i requisiti previsti dall'articolo 1448 c.c. per la rescissione del contratto: lo stato di bisogno del venditore, l'approfittamento di tale stato da parte dell'acquirente e la lesione ultra dimidium, ovvero la sproporzione tra il valore della prestazione eseguita dal venditore e quella eseguita dall'acquirente.
In particolare, la Corte ha valorizzato le risultanze della CTU, che aveva accertato un valore dell'immobile significativamente superiore al prezzo di vendita, nonché le testimonianze che avevano confermato lo stato di difficoltà economica del venditore e la consapevolezza di tale stato da parte dell'acquirente. La Corte ha inoltre rilevato che le argomentazioni dell'appellante, volte a contestare la sussistenza dei presupposti per la rescissione, non avevano trovato adeguato riscontro probatorio.
La pronuncia della Corte d'Appello conferma l'importanza della tutela accordata dall'ordinamento giuridico a chi, trovandosi in stato di bisogno, è indotto a concludere contratti a condizioni inique. La rescissione per lesione rappresenta, in questi casi, un rimedio volto a riequilibrare le posizioni delle parti e a garantire la giustizia contrattuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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