CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2053/2022 del 05-05-2022
principi giuridici
Nel licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, ove ne ricorrano i presupposti di applicabilità, il datore di lavoro, oltre a provare la sopravvenuta inidoneità e l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, anche inferiori, è tenuto a dimostrare l'impossibilità di adottare accomodamenti ragionevoli, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore, senza che ciò comporti un onere eccessivo o sproporzionato per il datore di lavoro.
Il licenziamento disposto per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, in violazione dell'obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, è ingiustificato e comporta l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Licenziamento per Inidoneità Fisica: Obblighi di Repêchage e Accomodamento Ragionevole
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su un caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione del dipendente.
Il lavoratore, impiegato presso una società ferroviaria dal 1999, era stato licenziato a seguito di un accertamento medico che ne aveva rilevato l'inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di ### Ferroviario. La società aveva motivato il licenziamento con l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, contestando la genericità della comunicazione e l'omesso adempimento dell'obbligo di repêchage, evidenziando inoltre l'origine professionale della patologia.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione, ritenendo che la società non avesse adeguatamente adempiuto all'obbligo di ricercare soluzioni alternative al licenziamento. La società ha quindi presentato reclamo alla Corte d'Appello, contestando la valutazione delle prove e l'applicazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori disabili.
La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito che, in caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, il datore di lavoro non solo deve dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori (il cosiddetto obbligo di repêchage), ma deve anche provare di aver valutato la possibilità di adottare "accomodamenti ragionevoli" per consentire al lavoratore di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
La Corte ha evidenziato che la società si era limitata a sostenere l'assenza di posizioni lavorative compatibili con le limitazioni del lavoratore, senza però dimostrare di aver compiuto uno sforzo concreto per individuare soluzioni organizzative alternative, come ad esempio la rimodulazione dell'orario di lavoro o la diversa ripartizione dei compiti. I giudici hanno sottolineato che l'obbligo di "accomodamento ragionevole" impone al datore di lavoro di andare oltre il mero adempimento dell'obbligo di repêchage, valutando tutte le possibili soluzioni per tutelare il posto di lavoro del dipendente divenuto inabile.
La Corte ha inoltre respinto l'argomentazione della società secondo cui il lavoratore non avrebbe provato di trovarsi in una situazione di handicap fisico. I giudici hanno evidenziato che l'inidoneità parziale del lavoratore era stata accertata dalla stessa società e posta alla base del licenziamento, e che la patologia era stata riconosciuta come di natura professionale in un altro giudizio.
Infine, la Corte ha confermato l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970, in quanto il licenziamento era stato disposto in violazione dell'obbligo di "accomodamento ragionevole".
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.