CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2120/2022 del 30-06-2022
principi giuridici
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga, non trova applicazione analogica l'art. 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972, con la conseguenza che il datore di lavoro è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante tale periodo, non potendo richiedere il rimborso all'###.
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testo integrale
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sintesi e commento
TFR e Cassa Integrazione in Deroga: Chi è Tenuto al Pagamento?
La sentenza in commento affronta la questione della spettanza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga, e in particolare, chi sia il soggetto tenuto al pagamento di tale quota.
Il caso trae origine dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere dall'INPS il pagamento del TFR relativo ai periodi di CIG straordinaria e in deroga, successivi alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore. L'INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che le prestazioni di CIG straordinaria non possono essere equiparate a quelle derivanti dalla CIG in deroga e che, in ogni caso, l'Istituto non può essere condannato al pagamento di somme non iscritte al passivo fallimentare, applicando erroneamente la disciplina del Fondo di Garanzia per il TFR.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello dell'INPS, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato la natura e la disciplina della CIG in deroga, evidenziando come essa rappresenti un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono accedere agli strumenti ordinari. La concessione di tale trattamento avviene sulla base di specifici accordi governativi e nei limiti delle risorse stanziate dal Fondo sociale per occupazione e formazione, gravando sulla fiscalità generale e non sulla gestione ordinaria dell'INPS.
La Corte ha poi precisato che, in caso di CIG ordinaria o straordinaria, le quote di TFR maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro. L'art. 2 della L. n. 464/1972 prevede la possibilità per le aziende di richiedere il rimborso alla CIG dell'indennità di anzianità corrisposta ai lavoratori licenziati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo di integrazione. Tuttavia, tale disposizione è espressamente dettata per la CIG ordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.
L'INPS, in precedenti comunicazioni, aveva già chiarito che, in caso di sospensione del rapporto per CIG in deroga, il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione è a carico del datore di lavoro, trattandosi di una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva. La Corte ha richiamato anche una risposta del Ministero del Lavoro ad una interrogazione parlamentare, nella quale si ribadiva che la L. n. 464/1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga.
In conclusione, la Corte d'Appello ha affermato che, in mancanza di una specifica deroga legislativa, permane la regola generale secondo cui il soggetto tenuto al pagamento del TFR è il datore di lavoro e non l'INPS. Pertanto, la domanda del lavoratore è stata rigettata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, data la novità delle questioni trattate e la natura interpretativa della fattispecie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.