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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2220/2022 del 20-05-2022

principi giuridici

La responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative non determina l'obbligo di restituzione di somme versate in assenza di titolo giuridico idoneo a qualificare tali versamenti come caparra confirmatoria o ad altro titolo risarcibile.

Il diritto del mediatore alla provvigione è escluso qualora l'accordo raggiunto tra le parti, poste in relazione dal mediatore, configuri un mero "preliminare di preliminare", non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Precontrattuale e Diritto alla Provvigione del Mediatore: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla mancata conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e alle conseguenti richieste di risarcimento danni e pagamento della provvigione al mediatore.
La vicenda ha inizio quando un soggetto, interessato all'acquisto di un immobile, formula una proposta d'acquisto tramite un'agenzia immobiliare, versando un assegno a titolo di caparra confirmatoria. La proposta viene accettata dalla proprietaria, ma quest'ultima si rifiuta successivamente di stipulare il contratto preliminare. L'aspirante acquirente cita quindi in giudizio la venditrice, chiedendo la risoluzione della proposta e il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio di primo grado interviene anche l'agenzia immobiliare, che richiede il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta.
Il Tribunale, in prima istanza, qualifica l'accordo raggiunto tra le parti come un "preliminare di preliminare" e ravvisa una responsabilità precontrattuale in capo alla venditrice per l'ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto preliminare, condannandola al risarcimento dei danni. Tuttavia, il Tribunale rigetta la domanda dell'agenzia immobiliare, ritenendo che l'accordo preliminare non costituisca un "affare" tale da far sorgere il diritto alla provvigione.
La sentenza di primo grado viene impugnata sia dalla venditrice che dall'agenzia immobiliare. La venditrice contesta la propria responsabilità precontrattuale, sostenendo che il suo rifiuto di stipulare il preliminare era giustificato dal comportamento scorretto del mediatore, che aveva omesso di informare l'acquirente di problematiche relative all'immobile. L'agenzia immobiliare, invece, lamenta il mancato riconoscimento del diritto alla provvigione, sostenendo che l'affare si era concluso con l'accettazione della proposta d'acquisto.
La Corte d'Appello, nel valutare le impugnazioni, conferma la responsabilità precontrattuale della venditrice, ritenendo che le sue giustificazioni per il rifiuto di stipulare il preliminare non fossero supportate da prove concrete. In particolare, la Corte evidenzia che non era stato dimostrato che il mediatore avesse omesso di informare l'acquirente delle problematiche relative all'immobile prima dell'accettazione della proposta.
Tuttavia, la Corte d'Appello accoglie parzialmente l'appello della venditrice in relazione alla quantificazione del danno risarcibile. Pur confermando il diritto al risarcimento del danno derivante dallo smobilizzo di titoli finanziari effettuato dall'acquirente, la Corte riduce l'ammontare del risarcimento, limitandolo alle sole spese vive effettivamente documentate.
Quanto all'appello dell'agenzia immobiliare, la Corte lo rigetta integralmente, confermando il mancato diritto alla provvigione. La Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadisce che il diritto alla provvigione sorge solo quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Nel caso di specie, la Corte ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non costituisse un "affare" in senso economico-giuridico, ma solo un "preliminare di preliminare", non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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