CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2303/2022 del 25-05-2022
principi giuridici
In tema di azioni possessorie, la legittimità dell'esercizio del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo non assumono rilevanza, dovendosi avere riguardo alla mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa.
In tema di compossesso, costituisce molestia il comportamento di uno dei compossessori che renda incomodo o restringa, a proprio vantaggio, il precedente modo di esercizio del possesso dell'altro.
In sede possessoria, l'eccezione "feci sed iure feci" è ammissibile solo se si contesta lo "ius possessionis" e non lo "ius possidendi", dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Possesso e Limiti al Godimento della Proprietà Privata: Prevale la Cessazione della Turbativa
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in una controversia relativa ad azioni a difesa del possesso, confermando la decisione di primo grado che ordinava la cessazione di una turbativa. La vicenda trae origine da un'azione di manutenzione promossa da un soggetto, lamentando una molestia nel possesso di una corte comune.
In sintesi, il ricorrente aveva adito il Tribunale di ### lamentando che l'apertura di un accesso laterale da parte del proprietario di un immobile confinante, adibito ad esercizio commerciale, avesse modificato le modalità di utilizzo della corte comune, consentendo l'accesso ad un numero indeterminato di persone, clienti dell'attività commerciale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la chiusura dell'accesso laterale.
Il proprietario dell'esercizio commerciale ha impugnato la sentenza, sostenendo che la chiusura dell'accesso laterale costituirebbe una illegittima compromissione del suo diritto di proprietà, non proporzionata rispetto all'obiettivo di cessare le molestie. A suo dire, l'accesso laterale gli consentiva un più agevole accesso ai contatori e agli impianti, contribuendo al pieno godimento del suo diritto di proprietà.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito che, in tema di tutela possessoria, rileva esclusivamente la tutela del possesso, quale situazione fattuale, e non la legittimità dell'esercizio del possesso o la sua rispondenza ad un valido titolo. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, secondo cui l'apertura dell'accesso al pubblico aveva comportato una modificazione peggiorativa delle concrete modalità di utilizzazione della corte comune, limitando in misura apprezzabile la facoltà di godimento del possessore.
La Corte ha evidenziato che il passaggio e l'eventuale sosta nella corte di un numero indeterminato di clienti dell'esercizio commerciale modificava l'utilizzo della corte da parte del possessore, trattandosi di soggetti terzi ed estranei. La Corte ha ritenuto che un'eventuale segnalazione o avviso di non accedere alla corte non sarebbe sufficiente ad eliminare materialmente ed efficacemente la turbativa al possesso.
Infine, la Corte ha precisato che, in sede possessoria, non è rilevante la necessità di contemperare la tutela del possesso con il pieno godimento del diritto di proprietà del convenuto, né la sussistenza di eventuali diritti di servitù. L'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo se investe lo "ius possessionis", ovvero la deduzione di un altro possesso incompatibile con quello vantato dall'attore, e non lo "ius possidendi", ovvero il diritto sul bene.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.