CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2603/2022 del 09-06-2022
principi giuridici
La cessione volontaria di un bene immobile, in quanto negozio traslativo della proprietà stipulato nell'esercizio di potestà pubblicistiche ed inserito nell'ambito di una procedura espropriativa, costituisce contratto ad oggetto pubblico sostitutivo del decreto di espropriazione e, come tale, comporta la perdita del diritto di prelazione agraria ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 590 del 1965 e dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. 327 del 2001.
La natura di contratto ad oggetto e di diritto pubblico della cessione volontaria dipende dall'inserimento del negozio di trasferimento nella procedura espropriativa e dalla sua alternatività al decreto di esproprio, e non dall'utilità in concreto attribuita al bene acquistato dalla pubblica amministrazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Prelazione Agraria e Cessione Volontaria in Procedura Espropriativa: Limiti all'Esercizio del Diritto
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una controversia relativa al diritto di prelazione agraria, in un contesto in cui un terreno era stato oggetto di cessione volontaria nell'ambito di una procedura espropriativa per pubblica utilità. La vicenda trae origine da un contratto di affitto agrario stipulato tra una ### e una persona fisica, avente ad oggetto un fondo rustico. Successivamente, la ### aveva alienato il fondo al Comune, senza consentire all'affittuario di esercitare il diritto di prelazione che riteneva spettargli in qualità di coltivatore diretto. L'affittuario aveva quindi promosso un'azione legale per vedersi riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto, contestando la validità della vendita al Comune.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto le domande dell'attore, ritenendo che l'alienazione al Comune fosse avvenuta nell'ambito di una cessione bonaria definitoria di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, circostanza che escluderebbe il diritto di prelazione dell'affittuario. L'attore aveva impugnato la sentenza, sostenendo che il fondo non era stato mai destinato alla pubblica utilità e che il Comune lo aveva rivenduto a un terzo ad un prezzo notevolmente superiore.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello. I giudici hanno evidenziato che la cessione del fondo al Comune era avvenuta nel contesto di una procedura espropriativa per pubblica utilità, e che tale cessione volontaria, pur essendo un negozio traslativo della proprietà, configurava un contratto ad oggetto pubblico, stipulato nell'esercizio di potestà pubblicistiche. La Corte ha sottolineato che la cessione volontaria, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, produce i medesimi effetti, tra cui la perdita del diritto di prelazione, come previsto dalla legge.
La Corte ha inoltre respinto le contestazioni dell'appellante relative alla presunta deviazione dall'interesse pubblico da parte del Comune, rilevando che la cessione bonaria era stata conclusa per porre fine a un'annosa vicenda espropriativa e a un contenzioso con il proprietario espropriando. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative al mancato esame di documenti e richieste istruttorie, in quanto formulate in modo generico e non idoneo a contestare la motivazione della sentenza di primo grado.
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