CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2645/2022 del 13-06-2022
principi giuridici
La riassunzione del processo si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria e la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi la successiva notifica del ricorso e del decreto, la cui eventuale invalidità impone al giudice di ordinarne la rinnovazione, non l'estinzione del processo.
La morte di una parte nel corso del giudizio determina la trasmissione della legittimazione processuale agli eredi, i quali assumono la posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, con conseguente obbligo del giudice di appello di ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.
È illegittima la notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata reca la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute.
L'espletamento di attività peritali senza la partecipazione della parte, impedita da un vizio notificatorio, comporta una lesione delle potenzialità di difesa, implicante la nullità del procedimento di accertamento tecnico preventivo e la conseguente inutilizzabilità della consulenza tecnica nel giudizio di merito.
Il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c., essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune.
L'esclusione dell'attitudine del cortile all'uso di parcheggio per autovetture, in quanto per sua conformazione idoneo soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo, è conforme alla regola di cui all'art. 1102, comma 1, c.c., che vieta l'alterazione della destinazione della cosa comune e l'impedimento del concorrente uso degli altri comunisti.
In mancanza di norme limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale derivanti da regolamento contrattuale, l'art. 1122 cod. civ. non vieta di mutare la destinazione della proprietà esclusiva, purché non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune.
Il diritto di parcheggiare in un'area comune non può derivare, in favore di un condomino, dal contratto di trasferimento dell'unità immobiliare in proprietà esclusiva ad opera di un altro condomino.
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testo integrale
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sintesi e commento
Divieto di Parcheggio in Cortile Condominiale: Valutazione della Destinazione d'Uso e dell'Art. 1102 c.c.
La Corte d'Appello di Napoli è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all'utilizzo di un cortile condominiale, originata da un'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che vietava a una condomina e ai suoi eredi di parcheggiare autovetture all'interno del cortile pavimentato di un edificio. La vicenda trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato da un condomino, il quale lamentava l'illegittimità dell'uso del cortile come parcheggio, in quanto tale destinazione d'uso comprometterebbe la sua funzione primaria di dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti, oltre a generare immissioni nocive.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso, basandosi anche su una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP). La condomina soccombente ha impugnato l'ordinanza, contestando, tra l'altro, la validità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di ATP e, di conseguenza, l'utilizzabilità della CTU.
La Corte d'Appello ha accolto il motivo di gravame relativo alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di ATP. I giudici hanno rilevato che l'erronea indicazione della data di nascita della destinataria nell'atto di notifica, unitamente alla mancata indicazione delle effettive ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per accertarne l'irreperibilità, aveva viziato l'instaurazione del contraddittorio, impedendo alla condomina di partecipare alle operazioni peritali. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto fondata su una prova inutilizzabile.
Tuttavia, la Corte d'Appello non si è limitata a dichiarare la nullità dell'ordinanza di primo grado, ma ha proceduto a un nuovo esame del merito della causa. I giudici hanno valutato la documentazione prodotta dalle parti, in particolare i titoli di proprietà e le planimetrie catastali, nonché le fotografie dello stato dei luoghi.
La Corte ha accertato che il cortile pavimentato in questione era di proprietà comune dei condomini, in quanto destinato a dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti e a consentire l'accesso alle stesse. I giudici hanno, inoltre, rilevato che la conformazione del cortile, la presenza di vani di accesso e di finestre sulle unità immobiliari al piano terra rendevano incompatibile l'uso dello stesso come parcheggio stabile. Tale destinazione d'uso, infatti, comprometterebbe la funzione di accesso e di illuminazione delle unità immobiliari, oltre a generare immissioni nocive.
La Corte ha, quindi, confermato il divieto di parcheggio nel cortile condominiale pavimentato, richiamando il principio di cui all'art. 1102 c.c., secondo cui l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino non può alterarne la destinazione e impedirne il concorrente uso degli altri condomini. La Corte ha, tuttavia, precisato che il divieto di parcheggio non impedisce ai condomini di transitare con i veicoli per accedere a eventuali stalli o rimesse di proprietà esclusiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.