CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2701/2022 del 15-06-2022
principi giuridici
In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza indichi, alla voce "### del rischio", l'immobile, anche se condotto in locazione dall'assicurato, detto immobile è coperto dalla polizza per il rischio specifico, nel caso di specie l'incendio, sino al limite della colpa lieve, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave, salvo che sia stata stipulata la garanzia accessoria del rischio locativo.
In tema di assicurazione per conto altrui, il soggetto designato come beneficiario-assicurato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per ottenere l'indennizzo, e può agire direttamente nei confronti di quest'ultimo, estendendo nei suoi confronti la domanda risarcitoria originariamente proposta nei confronti del contraente.
La perizia contrattuale conclusa tra assicurato e assicuratore, relativa alla valutazione e liquidazione dei danni, non vincola il beneficiario-assicurato di una polizza stipulata per conto di chi spetta, qualora quest'ultimo non abbia partecipato alla perizia stessa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incendio in immobile locato: la ripartizione del rischio tra conduttore, proprietario e compagnia assicurativa
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un incendio divampato in un capannone industriale, con conseguenti danni significativi. La società proprietaria dell'immobile aveva citato in giudizio il conduttore, titolare di una ditta individuale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Quest'ultimo, a sua volta, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato una polizza multirischi, al fine di essere manlevato da eventuali condanne.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società proprietaria, condannando la compagnia assicurativa al risarcimento. La compagnia assicurativa ha quindi impugnato la decisione, contestando l'esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e sostenendo che la polizza prevedeva solo garanzie dirette a favore dell'assicurato in caso di danni ai propri beni. Inoltre, l'assicurazione sosteneva che l'indennizzo era stato concordato con il contraente e che era stato già versato alla beneficiaria assicurata.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno esaminato le condizioni generali di assicurazione, rilevando che la polizza copriva il rischio di incendio anche per l'immobile condotto in locazione dall'assicurato, seppur entro il limite della colpa lieve. Hanno inoltre evidenziato che il contratto prevedeva un'assicurazione "per conto di chi spetta" a favore della proprietaria dell'immobile, confermando che il conduttore aveva legittimamente chiamato in causa la compagnia assicurativa, chiedendo di essere garantito dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti. La Corte ha precisato che la perizia contrattuale, conclusa tra l'assicurato e la compagnia assicurativa, non vincolava la società proprietaria, in quanto beneficiaria della polizza "per conto di chi spetta" e non parte della perizia stessa. Pertanto, quest'ultima poteva pretendere di ottenere dalla compagnia assicurativa l'indennizzo per l'intero valore dei danni subiti dal fabbricato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.