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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3003/2022 del 28-06-2022
principi giuridici
Nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice adito è privo del potere di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi dinanzi a sé, dovendo provvedere il giudice competente per la riassunzione della causa.
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sintesi e commento
Incompetenza Territoriale e Spese di Lite: un Commento alla Decisione della Corte d'Appello
La pronuncia in esame trae origine da un procedimento monitorio avviato da una società a responsabilità limitata nei confronti di un condominio, in relazione ad un contratto di appalto privato. Il condominio, ricevuta l'ingiunzione di pagamento, presentava opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto che individuava un foro diverso.
Il Tribunale di primo grado, preso atto dell'adesione della società creditrice all'eccezione di incompetenza sollevata dal condominio, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo, fissando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente. Tuttavia, il Tribunale ometteva di pronunciarsi sulle spese di lite.
Il condominio appellava tale decisione, contestando specificamente la mancata pronuncia sulle spese processuali. A suo dire, tale omissione si configurava come una compensazione delle spese non motivata, in violazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come il Tribunale non avesse affatto disposto una compensazione delle spese, ma avesse espressamente dichiarato di "nulla decidere" in merito. Tale decisione, secondo la Corte, era coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice adito perde il potere di pronunciarsi sulle spese processuali, spettando tale statuizione al giudice competente per la riassunzione della causa. La Corte ha sottolineato che, in tali circostanze, non si configura una vera e propria soccombenza, presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
La Corte d'Appello ha quindi confermato la sentenza di primo grado, condannando il condominio al pagamento delle spese del giudizio di appello.
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