CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3448/2022 del 22-07-2022
principi giuridici
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal convenuto deve essere decisa sulla base delle prove costituite e già acquisite agli atti, senza possibilità di assunzione di prove costituende. Il convenuto, inoltre, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito in relazione a tutti i criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
In tema di competenza territoriale, ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., la previsione nel contratto della facoltà per il debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore, quale modalità eventuale e contingente di pagamento, non determina lo spostamento del foro dal domicilio del creditore.
In tema di contratto di albergo concluso tramite agenzia di viaggi, l'agente che ha concluso il contratto risponde del pagamento dei servizi specificati, salvo che sia stato deciso che la fattura venga pagata direttamente dal cliente. Qualora l'agente responsabile del pagamento sia diverso da colui che ha concluso il contratto, i due agenti sono responsabili in solido, se non diversamente stabilito nel contratto.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza costituisce un mero errore materiale emendabile, qualora dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, senza incertezza sulla regolarità del contraddittorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale nel Settore Alberghiero: Profili di Competenza Territoriale e Successione nei Rapporti Obbligatori
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'inadempimento di un contratto di allotment nel settore alberghiero, sollevando questioni di competenza territoriale e di successione nei rapporti obbligatori. La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra una società alberghiera e un'agenzia di viaggi, avente ad oggetto la prenotazione di stanze presso una struttura ricettiva per un determinato periodo.
La società alberghiera, lamentando il mancato pagamento dei servizi erogati, ha convenuto in giudizio l'agenzia di viaggi e un'ulteriore società, ritenendole responsabili in solido per l'inadempimento contrattuale. Il Tribunale di primo grado ha accolto le domande dell'attrice, condannando le convenute al pagamento della somma dovuta.
L'agenzia di viaggi ha impugnato la sentenza, contestando preliminarmente la competenza territoriale del giudice adito e, nel merito, eccependo la propria estraneità all'obbligazione dedotta in giudizio. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il contratto di allotment era stato stipulato da un'altra società, agendo in qualità di mandataria di una società terza, e che non era stato dimostrato il subentro dell'appellante nel contratto stesso.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'impugnazione. In primo luogo, ha confermato la competenza territoriale del giudice di primo grado, richiamando il principio del forum destinatae solutionis di cui all'articolo 20 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 1182, comma 3, del codice civile. I giudici hanno evidenziato che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata o facilmente determinabile in base ai criteri stabiliti nel contratto, e che, pertanto, il foro competente era quello del domicilio del creditore.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall'appellante, evidenziando come fosse documentalmente provata la stipula del contratto di allotment tra la società alberghiera e l'agenzia di viaggi, successivamente modificata nella denominazione sociale. I giudici hanno inoltre sottolineato che le richieste di prenotazione erano state effettuate in forza del medesimo accordo, e che l'eventuale coinvolgimento di altre società nei rapporti commerciali non poteva essere opposto alla società alberghiera, che aveva stipulato il contratto direttamente con l'agenzia di viaggi.
La Corte ha inoltre valorizzato la condotta processuale dell'appellante, che nel corso del giudizio di primo grado aveva ammesso di aver usufruito dei servizi alberghieri, ottenendo peraltro una riduzione dell'importo dovuto. I giudici hanno infine richiamato le disposizioni del "### di Comportamento Internazionale Relativo ai ### e ### di Viaggio", che prevedono la responsabilità dell'agente di viaggio per il pagamento dei servizi alberghieri, salvo diverso accordo tra le parti.
La pronuncia in commento offre un'interessante disamina delle problematiche giuridiche connesse all'inadempimento dei contratti di allotment nel settore alberghiero, con particolare riferimento alla competenza territoriale e alla successione nei rapporti obbligatori. La Corte d'Appello ha fornito un'interpretazione rigorosa delle norme applicabili, valorizzando la documentazione prodotta in giudizio e la condotta processuale delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.