CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3996/2022 del 03-11-2022
principi giuridici
L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati dal giudice in relazione ad un credito di lavoro ex art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
TFR: Il Diritto alla Liquidazione al Lordo delle Ritenute e la Correzione dell'Importo Dovuto
Una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli ha affrontato una controversia relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), focalizzandosi sulla corretta modalità di liquidazione e sulla determinazione dell'importo dovuto. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento del TFR, a cui la società datrice di lavoro si era opposta.
La società appellante contestava l'importo ingiunto, sostenendo che esso fosse al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, che asseriva di aver già versato all'erario in qualità di sostituto d'imposta. Inoltre, la società contestava l'esattezza dell'importo indicato nel modello CUD, ritenendolo superiore a quello effettivamente dovuto. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione, motivando la decisione con la mancata prova del pagamento del TFR, circostanza che, in realtà, non era contestata tra le parti.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello. In primo luogo, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il TFR deve essere liquidato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. I giudici hanno precisato che l'obbligo di versare le ritenute fiscali sorge solo dopo che il lavoratore ha effettivamente percepito il pagamento del TFR. Se il datore di lavoro ha già versato le ritenute prima del pagamento al lavoratore, quest'ultimo riceverà l'importo al netto, senza che ciò costituisca una violazione dei suoi diritti.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo di appello, riscontrando un errore nell'importo indicato nel modello CUD. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società al pagamento dell'importo corretto, come risultante dal modello CUD, sempre al lordo delle ritenute di legge.
Infine, la Corte ha disposto la compensazione parziale delle spese legali, condannando la società appellante al pagamento dei restanti quattro quinti, tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata e delle ragioni della decisione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.