CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 4128/2022 del 14-11-2022
principi giuridici
In materia di prescrizione dei ratei di pensione di reversibilità, il diritto ai ratei arretrati maturati prima del 6 luglio 2011 è soggetto alla prescrizione decennale, con applicazione dell'articolo 252 disp. att. c.c., sicché, ove alla data del 6 luglio 2011 residui un termine inferiore a cinque anni per il compimento della prescrizione decennale, quest'ultima si applica per intero.
In materia di trattamenti pensionistici, l'eccezione di decadenza triennale di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto volta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni relative all'erogazione di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione dei Ratei di Pensione di Reversibilità: Un'Analisi della Decorrenza e dei Termini Applicabili
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della prescrizione dei ratei di pensione di reversibilità, in un contesto in cui si sovrappongono diverse discipline normative e orientamenti giurisprudenziali. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una persona, in qualità di figlia inabile di un pensionato deceduto, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità. Il Tribunale, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi, aveva accolto la domanda, condannando l'### al pagamento dei ratei maturati a partire dalla data del decesso del genitore.
L'### ha impugnato la decisione, eccependo la prescrizione dei ratei anteriori alla presentazione della domanda amministrativa. La Corte d'Appello, pur confermando il diritto alla pensione di reversibilità, ha parzialmente accolto l'appello dell'### riformando la sentenza di primo grado in relazione alla decorrenza del diritto e, conseguentemente, al pagamento dei ratei.
La Corte ha preliminarmente affrontato l'eccezione di decadenza triennale dell'azione, sollevata dall'###, ritenendola infondata in quanto la domanda di primo grado era stata presentata entro il termine previsto dalla legge. Nel merito, il fulcro della decisione risiede nell'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai ratei di pensione. La Corte ha ricostruito l'evoluzione normativa in materia, richiamando l'articolo 47-bis del decreto legge n. 98/2011, che ha introdotto la prescrizione quinquennale per i ratei arretrati, e i precedenti orientamenti giurisprudenziali che prevedevano la prescrizione decennale per i ratei non liquidati.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la Corte d'Appello ha distinto tra i ratei maturati prima e dopo il 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. Per i ratei successivi a tale data, si applica la prescrizione quinquennale, mentre per i ratei anteriori, la Corte ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale, tenendo conto del principio secondo cui, in caso di successione di leggi che modificano i termini di prescrizione, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, purché non residui un termine inferiore rispetto a quello previsto dalla legge precedente.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che, alla data del 6 luglio 2011, erano trascorsi otto anni dalla decorrenza del diritto alla pensione, residuando un termine inferiore a cinque anni per l'applicazione della prescrizione decennale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato prescritti i ratei maturati prima del giorno in cui è stata presentata la domanda amministrativa, accogliendo parzialmente l'appello dell'### e riformando la sentenza di primo grado in relazione alla decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.