CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 4480/2022 del 26-10-2022
principi giuridici
In materia di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra la res in custodia e il danno, non potendo supplire a tale onere probatorio testimonianze contraddittorie e contrastanti con il referto del pronto soccorso, non oggetto di querela di falso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere Probatorio e Nesso Causale in Responsabilità Civile per Danni da Cose in Custodia
La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità civile per danni derivanti da cose in custodia, nello specifico, la caduta di frammenti di vetro da un immobile privato su una passante. La vicenda trae origine da un evento occorso nel 2007, quando la danneggiata, mentre transitava in una via cittadina, lamentava di essere stata colpita al volto da frammenti di vetro provenienti da una finestra di un edificio sovrastante, di proprietà del convenuto.
In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, basandosi sulle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che escludeva il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni riportate dalla danneggiata. La CTU evidenziava l'incompatibilità tra la dinamica dei fatti, ovvero la caduta di vetri da una certa altezza, e la natura delle lesioni riscontrate, che avrebbero dovuto essere più gravi. Inoltre, il referto del pronto soccorso parlava di una ferita lacero-contusa, e non di una ferita da taglio, come ci si sarebbe aspettato in caso di impatto con frammenti di vetro.
La danneggiata appellava la sentenza, contestando l'erroneità della valutazione del nesso causale da parte del Tribunale e del CTU. Sosteneva che l'evento si era verificato, come confermato da testimonianze, e che l'errore del sanitario del pronto soccorso non avrebbe dovuto inficiare la ricostruzione dei fatti.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la mancanza di prova certa della titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto, ovvero la prova che quest'ultimo fosse effettivamente il proprietario dell'immobile da cui si erano staccati i vetri. La Corte ha evidenziato come le indagini della ### avessero indicato un nominativo diverso e come la visura catastale prodotta dalla danneggiata fosse priva di valore certificativo.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato le contraddizioni nelle testimonianze raccolte in merito alla dinamica dell'evento, alla localizzazione e alla gravità delle lesioni riportate dalla danneggiata. Tali discordanze, unitamente alla discordanza tra le testimonianze e il referto del pronto soccorso, hanno minato la credibilità della ricostruzione dei fatti proposta dalla danneggiata.
Infine, la Corte ha ritenuto insufficienti le contestazioni mosse all'operato del CTU, il quale aveva basato il proprio giudizio sull'incompatibilità tra la natura della lesione refertata (ferita lacero-contusa) e la dinamica dell'evento (impatto con frammenti di vetro). La Corte ha ribadito che il referto del pronto soccorso, non oggetto di querela di falso, non poteva essere disatteso sulla base di un presunto errore del medico che lo aveva redatto.
La decisione della Corte d'Appello si fonda, quindi, sulla carenza di prova sia della titolarità passiva del rapporto, sia del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate dalla danneggiata. La pronuncia ribadisce l'importanza dell'onere probatorio in capo all'attore in un giudizio di responsabilità civile, il quale deve fornire una prova rigorosa sia dell'esistenza del danno, sia del nesso di causalità tra il danno e la condotta del convenuto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.