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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 4480/2022 del 26-10-2022

principi giuridici

In materia di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra la res in custodia e il danno, non potendo supplire a tale onere probatorio testimonianze contraddittorie e contrastanti con il referto del pronto soccorso, non oggetto di querela di falso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere Probatorio e Nesso Causale in Responsabilità Civile per Danni da Cose in Custodia


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità civile per danni derivanti da cose in custodia, nello specifico, la caduta di frammenti di vetro da un immobile privato su una passante. La vicenda trae origine da un evento occorso nel 2007, quando la danneggiata, mentre transitava in una via cittadina, lamentava di essere stata colpita al volto da frammenti di vetro provenienti da una finestra di un edificio sovrastante, di proprietà del convenuto.
In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, basandosi sulle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che escludeva il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni riportate dalla danneggiata. La CTU evidenziava l'incompatibilità tra la dinamica dei fatti, ovvero la caduta di vetri da una certa altezza, e la natura delle lesioni riscontrate, che avrebbero dovuto essere più gravi. Inoltre, il referto del pronto soccorso parlava di una ferita lacero-contusa, e non di una ferita da taglio, come ci si sarebbe aspettato in caso di impatto con frammenti di vetro.
La danneggiata appellava la sentenza, contestando l'erroneità della valutazione del nesso causale da parte del Tribunale e del CTU. Sosteneva che l'evento si era verificato, come confermato da testimonianze, e che l'errore del sanitario del pronto soccorso non avrebbe dovuto inficiare la ricostruzione dei fatti.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la mancanza di prova certa della titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto, ovvero la prova che quest'ultimo fosse effettivamente il proprietario dell'immobile da cui si erano staccati i vetri. La Corte ha evidenziato come le indagini della ### avessero indicato un nominativo diverso e come la visura catastale prodotta dalla danneggiata fosse priva di valore certificativo.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato le contraddizioni nelle testimonianze raccolte in merito alla dinamica dell'evento, alla localizzazione e alla gravità delle lesioni riportate dalla danneggiata. Tali discordanze, unitamente alla discordanza tra le testimonianze e il referto del pronto soccorso, hanno minato la credibilità della ricostruzione dei fatti proposta dalla danneggiata.
Infine, la Corte ha ritenuto insufficienti le contestazioni mosse all'operato del CTU, il quale aveva basato il proprio giudizio sull'incompatibilità tra la natura della lesione refertata (ferita lacero-contusa) e la dinamica dell'evento (impatto con frammenti di vetro). La Corte ha ribadito che il referto del pronto soccorso, non oggetto di querela di falso, non poteva essere disatteso sulla base di un presunto errore del medico che lo aveva redatto.
La decisione della Corte d'Appello si fonda, quindi, sulla carenza di prova sia della titolarità passiva del rapporto, sia del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate dalla danneggiata. La pronuncia ribadisce l'importanza dell'onere probatorio in capo all'attore in un giudizio di responsabilità civile, il quale deve fornire una prova rigorosa sia dell'esistenza del danno, sia del nesso di causalità tra il danno e la condotta del convenuto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 4480/2022 del 09-01-2023

principi giuridici

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, l'onere della prova grava sul lavoratore che invoca tale natura, il quale deve dedurre e provare la sussistenza di specifiche circostanze di fatto espressive dell'esercizio del potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro, o quanto meno aventi valore indiziario della subordinazione.

In mancanza di prova dell'iscrizione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro invocato o della sua integrale applicazione, la domanda di pagamento di istituti di natura squisitamente contrattuale deve essere rigettata, ferma restando la possibilità di riconoscere differenze retributive sulla base del parametro retributivo minimo previsto dal contratto collettivo di settore, utilizzato quale parametro per la determinazione della retribuzione adeguata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ex art. 36 Cost.

Grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità.

Il lavoratore che pretenda il compenso per lavoro straordinario deve provare la relativa prestazione, inclusa la quantità di lavoro effettivamente svolto, non potendosi procedere a liquidazione equitativa in mancanza di tale prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento del Rapporto di Lavoro Subordinato: Valutazione delle Prove e Applicazione del CCNL


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una controversia riguardante la qualificazione di un rapporto di lavoro, originata da un ricorso presentato da una lavoratrice che rivendicava la natura subordinata del rapporto intercorso con una società operante nel settore delle lavanderie industriali. La lavoratrice sosteneva di aver prestato attività lavorativa continuativa, svolgendo mansioni di operaia addetta allo stiraggio e confezionamento di biancheria, sotto la direzione e il controllo della società, con orari e retribuzione predeterminati.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, non riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La lavoratrice ha quindi impugnato la sentenza, lamentando un'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata. I giudici hanno rilevato che le prove assunte in primo grado, in particolare le testimonianze, dimostravano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. È stato evidenziato come la lavoratrice fosse soggetta al potere direttivo e organizzativo della società, con un orario di lavoro definito e una retribuzione fissa mensile, elementi che, nel loro complesso, deponevano per la sussistenza del vincolo di subordinazione.
Tuttavia, in merito all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) invocato dalla lavoratrice, la Corte ha precisato che, in assenza di prova dell'adesione del datore di lavoro alle associazioni sindacali stipulanti o di una sua esplicita applicazione, il CCNL non poteva essere applicato integralmente. Pertanto, la Corte ha riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive calcolate sulla base della retribuzione minima prevista dal CCNL di settore, utilizzata come parametro per la determinazione di una retribuzione adeguata ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, oltre alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto (TFR). Sono state invece rigettate le domande relative all'indennità per ferie non godute e per lavoro straordinario, per mancanza di prova del diritto.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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