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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 979/2022 del 11-03-2022

principi giuridici

I requisiti necessari per la qualificazione di una strada come via vicinale pubblica includono: l'esercizio del passaggio in virtù di servitù pubblica da parte di una collettività di persone appartenenti a un determinato gruppo territoriale; l'idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere il diritto di uso pubblico.

Ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., affinché un bene possa rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili perché destinato ad un pubblico servizio, è necessario che sussistano congiuntamente sia la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, formalizzata in un atto amministrativo che espliciti la specifica volontà di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, sia l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico in virtù di un'apposita convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico, ovvero nel caso in cui l'uso pubblico si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione, con la precisazione che per configurarsi tale uso non è sufficiente l'utilizzazione di fatto della stessa strada da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che tale utilizzazione sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività faccia autonomamente uso della servitù per la circolazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Controversie sui diritti di passaggio: l'importanza della prova dell'uso pubblico


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in una causa riguardante una negatoria servitutis, ovvero un'azione legale volta a negare l'esistenza di un diritto di servitù (in questo caso, di passaggio) su un determinato fondo.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società, proprietaria di un suolo industriale, nei confronti del proprietario di un fondo confinante. La società lamentava che quest'ultimo utilizzasse, senza averne titolo, una porzione del suo terreno, una "bretella di collegamento", per accedere al proprio fondo, realizzando anche un varco nel muro di confine e due tettoie che scaricavano acque meteoriche sulla sua proprietà. Il convenuto contestava tali affermazioni, sostenendo di esercitare il passaggio sulla "bretella" da tempo immemorabile, che la stessa fosse asservita da reti fognarie e idriche comunali e che, in ogni caso, fosse destinata all'uso pubblico.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società, dichiarando l'inesistenza del diritto di passaggio e condannando il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Quest'ultimo ha quindi appellato la sentenza, sostenendo che la strada in questione fosse ad "uso pubblico" in quanto utilizzata per soddisfare esigenze di carattere generale e di pubblico interesse, collegando strade provinciali e statali, e perché gravata da sottoservizi comunali.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito che, per qualificare una strada come via vicinale pubblica, è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone appartenenti a un determinato gruppo territoriale; l'idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere il diritto di uso pubblico.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la "bretella" era di proprietà privata della società attrice e che non vi era alcuna prova di un atto o fatto idoneo a trasferirne il dominio al Comune, né di una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente volta a riconoscerne l'uso pubblico. Inoltre, non era stato dimostrato che l'intera collettività utilizzasse la strada, ma solo gli abitanti di una determinata zona, e solo a partire da un certo momento, a seguito di una modifica della viabilità locale.
La Corte ha quindi concluso che il convenuto non aveva fornito la prova dell'esistenza di un titolo che lo legittimasse all'esercizio della servitù di passaggio, né dell'esistenza di un atto amministrativo che destinasse la strada a un pubblico servizio. Di conseguenza, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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