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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 1337/2023 del 24-03-2023

principi giuridici

Nel procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c., l'incarico dell'amministratore giudiziario cessa qualora, anteriormente allo spirare del termine annuale dalla nomina, l'assemblea provveda a deliberare la nomina dell'amministratore fiduciario, trovando applicazione, per la determinazione del compenso, l'art. 1709 c.c.

È affetta da nullità testuale, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., la nomina dell'amministratore di condominio che non specifichi analiticamente, all'atto dell'accettazione, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nomina e Revoca dell'Amministratore Giudiziario: Limiti e Condizioni


La pronuncia della Corte d'Appello di Napoli affronta una controversia relativa al diritto al compenso di un professionista nominato amministratore giudiziario di un condominio, a seguito di un ricorso presentato dall'amministratore uscente. La vicenda trae origine dalla difficoltà di convocare l'assemblea condominiale per la nomina di un nuovo amministratore. Il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 1129 c.c., aveva designato un professionista, il quale, tuttavia, si vedeva successivamente revocato l'incarico a seguito di una delibera assembleare che, ignara della nomina giudiziale, provvedeva autonomamente alla designazione di un nuovo amministratore.
Il professionista adiva quindi il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dell'incarico, quantificandolo in base ai compensi che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato interrotto. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il condominio avesse agito in buona fede, non essendo stato informato dall'amministratore uscente del procedimento giudiziale in corso.
La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che l'amministratore giudiziario, pur essendo nominato dal giudice, instaura con il condominio un rapporto di mandato, rimanendo soggetto al potere dell'assemblea di revocarlo in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c.. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'incarico dell'amministratore giudiziario cessa nel momento in cui vengono meno le ragioni che ne hanno giustificato la nomina, ad esempio, con la successiva nomina di un amministratore fiduciario da parte dell'assemblea.
Inoltre, la Corte ha sottolineato l'importanza della predeterminazione del compenso da parte dell'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, come previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c., a pena di nullità della nomina stessa. Nel caso specifico, non essendo stato specificato l'ammontare del compenso, le pretese economiche del professionista non potevano essere accolte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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