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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 1337/2023 del 24-03-2023

principi giuridici

Nel procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c., l'incarico dell'amministratore giudiziario cessa qualora, anteriormente allo spirare del termine annuale dalla nomina, l'assemblea provveda a deliberare la nomina dell'amministratore fiduciario, trovando applicazione, per la determinazione del compenso, l'art. 1709 c.c.

È affetta da nullità testuale, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., la nomina dell'amministratore di condominio che non specifichi analiticamente, all'atto dell'accettazione, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nomina e Revoca dell'Amministratore Giudiziario: Limiti e Condizioni


La pronuncia della Corte d'Appello di Napoli affronta una controversia relativa al diritto al compenso di un professionista nominato amministratore giudiziario di un condominio, a seguito di un ricorso presentato dall'amministratore uscente. La vicenda trae origine dalla difficoltà di convocare l'assemblea condominiale per la nomina di un nuovo amministratore. Il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 1129 c.c., aveva designato un professionista, il quale, tuttavia, si vedeva successivamente revocato l'incarico a seguito di una delibera assembleare che, ignara della nomina giudiziale, provvedeva autonomamente alla designazione di un nuovo amministratore.
Il professionista adiva quindi il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dell'incarico, quantificandolo in base ai compensi che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato interrotto. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il condominio avesse agito in buona fede, non essendo stato informato dall'amministratore uscente del procedimento giudiziale in corso.
La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che l'amministratore giudiziario, pur essendo nominato dal giudice, instaura con il condominio un rapporto di mandato, rimanendo soggetto al potere dell'assemblea di revocarlo in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c.. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'incarico dell'amministratore giudiziario cessa nel momento in cui vengono meno le ragioni che ne hanno giustificato la nomina, ad esempio, con la successiva nomina di un amministratore fiduciario da parte dell'assemblea.
Inoltre, la Corte ha sottolineato l'importanza della predeterminazione del compenso da parte dell'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, come previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c., a pena di nullità della nomina stessa. Nel caso specifico, non essendo stato specificato l'ammontare del compenso, le pretese economiche del professionista non potevano essere accolte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa ### d'### - Presidente rel. 
Dr.ssa ### - #### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5779 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c.  n. 2783/2018 pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 25 ottobre 2018, vertente TRA ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### al #### appellante E ## S.r.l. (P.I. ###), con sede in ### alla ### snc ####, in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con lui elettivamente domiciliato in ### al ### di Napoli  ###/E appellata NONCHÈ CONDOMINIO “### N.2-4” in ### n.2-4 in ### in persona dell'### pro-tempore rag. ### - 2 - rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al #### appellato ### I procuratori delle ### hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Dott.ssa ### mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di ### per ottenere la condanna del ### «### 2-4 e della ## S.r.l. al pagamento in suo favore delle spettanze professionali per l'incarico di ### del detto ### espletato, giusta nomina del medesimo Tribunale con decreto camerale del 9.2.2016 su ricorso ex art. 1129 c.c. proposto dalla ## S.r.l. in qualità di amministratore uscente. Sosteneva che la dimissionaria ## S.r.l., a seguito di due riunioni andate deserte, avvalendosi dei poteri conferiti dall'art. 1129, comma 1, c.c., aveva depositato in data ### ricorso volto alla nomina di un amministratore giudiziario del ### e che il Tribunale aveva designato la dott.ssa ### la quale aveva formalizzato l'accettazione del mandato all'udienza camerale del 25.2.2016; successivamente aveva inviato ai condomini, in data ###, gli avvisi di convocazione per l'assemblea da tenere nelle date del 31.3.2016 e del 1°.4.2016 al fine di far approvare il rendiconto al 22\9\2015, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016\2017 e la prosecuzione dei lavori straordinari o la risoluzione del contratto di appalto, ma, il giorno successivo, in data ### aveva ricevuto dall'### dimissionario, ### S.r.l., una raccomandata con cui le era stato comunicato che con la delibera assembleare del 3.3.2016, nelle more del procedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, il ### si era riunito e aveva nominato il #### quale nuovo amministratore. ### precisava, infine, che il ### aveva ricevuto dal #### per il tramite dell'Avv. ###, missiva mediante la quale preliminarmente le era stato comunicato che i condomini erano a conoscenza della designazione giudiziale solo dal 21.3.2016 - 3 - e la volontà del condominio di revocarle il mandato, al contempo, diffidandola a consegnare la documentazione condominiale in suo possesso.  ###, quindi, ritenuto che tale nomina autonoma del ### aveva effetti impliciti di revoca senza giusta causa del mandato giudiziale conferitole dal Tribunale, rivendicava il risarcimento del danno quantificato nei compensi professionali che avrebbe introitato nel caso in cui il rapporto gestorio non fosse stato interrotto e, quindi, chiedeva la condanna del ### «### 2-4 e della ## S.r.l. dell'importo di ### quale risarcimento del danno per revoca senza giusta causa. 
Radicato il contraddittorio, si costituiva il ### che eccepiva di non essere stato notiziato dalla ## S.r.l. del radicato procedimento ex art. 1129, primo comma, c.c., nonché dell'esito dello stesso avutosi dopo l'udienza del 25.2.2016 con l'accettazione dell'incarico da parte del nominato amministratore giudiziario per cui, in perfetta buona fede e in via autonoma, si era autoconvocato ex art. 66 disp.att. c.c. e, in data ###, l'assemblea aveva eletto quale amministratore pro-tempore del ### il rag. ### notiziandone il successivo 25.3.2016 la ## S.r.l. per la consegna della documentazione inerente il ### eventuali responsabilità, quindi, sulla nomina e successiva revoca della dr.ssa ### dovevano attribuirsi alla uscente ## S.r.l. poiché aveva avviato il ricorso ex art. 1129 c.c. e ottenuto la nomina dell'amministratore giudiziario senza aver dato comunicazione alcuna al ### né dell'avvio del procedimento né dell'esito dello stesso, mentre, alcun comportamento illecito e colposo poteva essere attribuito al ### Si costituiva, altresì, la ## S.r.l. che deduceva che il proprio mandato era da ritenersi scaduto dal 30.5.2015 e precisava che aveva convocato invano ben due volte l'assemblea per consentire la nomina del nuovo amministratore per cui aveva ritenuto necessario avviare il procedimento ex art. 1129, primo comma, c.c. depositando il relativo ricorso in data ###; eccepiva, quindi, che la dr.ssa ### benchè avesse accettato in data ### l'incarico conferitole, aveva convocato le prime assemblee solo in data ### mentre, dal canto suo, aveva provveduto a espletare, a mandato scaduto in data - 4 - 20.5.2015, quanto dovuto per legge ovvero convocare l'assemblea condominiale per la nomina di un nuovo amministratore e, attesa l'inerzia, sovrintendere le sole attività urgenti. 
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 25 ottobre 2018, definiva il giudizio pronunciando l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. con cui rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. 
In particolare, il Tribunale riteneva, per quanto di interesse, che: “da parte del condominio ### nn. 2- 4 non vi è stata alcuna revoca senza giusta causa dell'amministratore dott.ssa ### l'assemblea ha agito autonomamente senza sapere che era in corso una procedura ex art. 1129 iniziata dall'amministratore dimissionario il quale di tanto ha omesso di notiziare i condomini anche dopo aver ricevuto la missiva con la quale gli stessi chiedevano la convocazione dell'assemblea per la nomina di un amministratore di fiducia. ### s.r.l. in presenza di tale richiesta avrebbe potuto, in modo diligente, rendere edotti i condomini del procedimento già attivato ex art. 1129 c.c. e chiedere, eventualmente, al Tribunale di attendere l'esito della procedura ordinaria che ormai il condominio aveva inteso attivare, così da evitare, come invece è accaduto l'esistenza per il medesimo condominio di due nomine ad amministratore conferite a persone diverse, entrambe apparentemente legittime. Alcuna revoca senza giusta causa da parte del condominio è, pertanto, configurabile nella ipotesi de qua, ma la nomina di un amministratore di fiducia intervenuta quando era ormai inconsapevolmente conclusa la procedura di nomina in via giudiziaria. Quanto alla posizione della ## s.r.l., pur rilevando che la stessa, benchè legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di condominio stante l'inerzia manifestata dall'assemblea, una volta ricevuta la richiesta di convocazione della assemblea, avrebbe dovuto avvisare i condomini della pendenza della procedura, in modo tale da consentire agli stessi di decidere consapevolmente cosa fare e se accelerare la procedura sì da evitare la nomina in via giudiziale ed i problemi ad essa conseguenti che, poi, di fatto si sono verificati, non può ritenersi responsabile, per ciò solo, di una revoca senza giusta causa della dott.ssa ### ad amministratore di condominio. Non appare ravvisabile né una responsabilità contrattuale né una responsabilità di natura extracontrattuale che possa far sorgere il diritto della amministratrice ad ottenere il risarcimento dei danni da commisurarsi al compenso che avrebbe percepito. A ciò deve aggiungersi che ai sensi del - 5 - disposto di cui all'art. 1129 c.c. l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ovvero al suo rinnovo, deve specificare, analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, principio che si ritiene applicabile anche nella ipotesi della nomina in via giudiziaria, e, nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato adempiuto, dunque non è dato sapere quale compenso regolarmente comunicato e pattuito con i condomini la stessa avrebbe percepito in mancanza della intervenuta revoca dell'incarico”. 
Avverso detta ordinanza proponeva tempestivo appello ### con atto di citazione notificato in data ###, invocandone l'integrale riforma e, quindi, l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del ### con il favore delle spese di lite.  ### adduceva a sostegno del frapposto gravame la violazione dell'art.1129, primo comma, c.c., dell'art.1724 c.c. e degli artt. 1129, comma 14, c.c. e 1725, primo comma, c.c.. 
Radicatosi il contraddittorio anche in appello, si costituivano il ### «### e la ## S.r.l. instando per il rigetto del frapposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, dopo alcuni rinvii dovuti al collocamento in quiescenza del Presidente relatore e per esigenze di ruolo, all'udienza del 12 gennaio 2023, celebrata secondo le modalità indicate nell'art.  221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.  77/2020, ossia mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali a quaranta giorni. 
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal ### di inappellabilità dell'ordinanza di rigetto resa all'esito del giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avendo la Suprema Corte ormai pacificamente affermato che nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti - 6 - della cosa giudicata, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5840 del 08/03/2017 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015). 
Quanto al merito l'appello non appare fondato. 
Per motivi di ordine logico vanno necessariamente esaminati congiuntamente i primi due motivi con cui l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 1129, comma 1, c.c. ed evidenzia “l'assenza di pregio giuridico dell'ordinanza gravata imperniata su valutazioni discutibili e contraddittorie circoscritte al difetto di conoscenza dell'ente condominiale quanto al procedimento di volontaria giurisdizione incardinato dalla ## S.r.l. a seguito delle reiterate ed infruttuose assemblee” per cui “considerati i ben due inconcludenti tentativi assembleari, la ## S.r.l. ### ai condòmini l'avvio del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. per cui gli effetti derivanti dalla nomina giudiziale della Dr.ssa ### ivi inclusa la revoca anticipata della medesima, ricadevano giocoforza sulla negletta compagine condominiale”, nonché la violazione dell'art.1724 c.c. per aver ritenuto il giudice di prime cure che non vi è stata alcuna revoca nei riguardi dell'appellante nonostante la delibera del 3.3.2016 di nomina del #### ad amministratore del ### «### integrasse una revoca senza giusta causa della dr.ssa ### nominata amministratore giudiziario dal Tribunale sannita con ordinanza del 9.2.2016 e accettata all'esito dell'udienza del 25.2.2016. 
Entrambi i motivi appaiono privi di pregio alla luce della previsione di cui all'art.1129 c.c. in base alla quale l'amministratore giudiziario è nominato dal giudice su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario per sopperire all'inerzia dell'assemblea, che non provveda alla nomina dell'amministratore fiduciario (art. 1129 c.c., comma 1), l'incarico dura in carica un anno e si intende rinnovato per eguale durata e può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea la revoca dell'amministratore, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.  - 7 - È stato poi affermato che il decreto emesso ex art. 1129 c.c., comma 1, ha a oggetto esclusivamente la nomina dell'amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, senza che muti la posizione dell'amministratore stesso, il quale, benchè designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice; con la conseguenza che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea (cfr.  Sez. 2 - , Sentenza n. 21966 del 21/09/2017) e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. secondo cui ove le parti non abbiano stabilito la misura, lo stesso è stabilito in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice (Cass. 16698 del 22.7.2014). 
Di poi, la Suprema Corte (### 3 - , Sentenza n. 11717 del 05/05/2021) ha recentemente affermato principi perfettamente sovrapponibili alla fattispecie in esame che consentono di risolvere la controversia sulla scorta delle seguenti considerazioni espresse dal Collegio nella suindicata decisione: “Non vi è dunque alcuna equiparazione tra l'amministratore nominato dall'assemblea del ### [….] e l'amministratore giudiziario, la cui nomina trova ragione nell'esigenza di ovviare all'inerzia del ### ed è finalizzata al mero compimento dell'atto o dell'attività non compiuta e necessaria per la corretta gestione del medesimo, la durata del cui ufficio è pertanto ad esso correlata. ### dell'amministratore giudiziario cessa pertanto quando vengono meno (es., per la avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario) le ragioni presiedenti alla relativa nomina. Attesa la diversità di natura tra le due figure non si pongono invero nemmeno analoghe esigenze di tutela, sicché all'amministratore giudiziario non si applicano pedissequamente tutte le norme disciplinanti il mandato, ivi ricompreso l'art. 1725 c.c., ma solo se e in quanto compatibili. ### giudiziario non può pertanto fare affidamento al termine di un anno previsto all'art. 1129 c.c. come limite minimo di durata del suo incarico, che va viceversa inteso come limite massimo di durata del medesimo, pur se non di decadenza (v. Cass., 12/11/1968, n. 3727), entro il quale deve assolvere alle incombenze che ne hanno funzionalmente giustificato la nomina. Ne consegue che ove, come nella specie, anteriormente allo spirare del termine annuale dalla nomina dell'amministratore da parte del giudice l'assemblea provveda a deliberare la nomina dell'amministratore - 8 - fiduciario l'incarico del primo viene a cessare, e per la determinazione del relativo compenso trova applicazione l'art. 1709 c.c., in base al quale, ove le parti non ne abbiano stabilito la misura, esso è quantificato in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice. Atteso che l'art. 1129 c.c. è nella specie ratione temporis applicabile nella previgente formulazione, va al riguardo precisato che il giudice deve determinare l'ammontare del compenso spettante all'amministratore giudiziario in correlazione all'attività dal medesimo effettivamente svolta dal momento della comunicazione all'amministratore uscente di tale nomina fino al momento della comunicazione della nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore fiduciario ( Cass., 22/7/2014, n. 16698 ).”. 
Fermi gli innanzi principi dai quali non vi è motivo di discostarsi la domanda avanzata, quindi, da ### va respinta sulla base della mera lettura dell'art.1129 c.c. che al comma 11 prevede espressamente che: “La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”. 
Appare, poi, corretta la decisione impugnata in merito alle conseguenze circa la mancata determinazione del compenso da parte dell'amministratore giudiziario all'atto dell'accettazione della nomina; invero, a seguito della riforma introdotta con la L. 220/12, l'art. 1129, comma 14, c.c. prescrive che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Ebbene, il profilo di invalidità scaturente dalla mancata predeterminazione del compenso, è, dunque, una nullità "testuale", poiché è stabilita dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 22/04/2022). 
In tal senso appare, quindi, privo di fondamento anche l'ulteriore motivo con cui l'appellante esclude la nullità ravvisata dal giudice di prime cure non avendo il Tribunale sannita richiesto “alla ### di determinare i propri compensi in occasione della nomina, accettazione e conferma, né provvide d'ufficio a determinarli”, precisando di aver convocato l'assemblea per i giorni 31\3\2016 e - 9 - 1\4\2016 anche al fine di far approvare, tra le altre cose, i compensi professionali annuali dovuti all'amministratore. 
Ebbene, nel caso in esame, l'odierna appellante non ha affatto specificato all'atto dell'accettazione della nomina ad amministratore giudiziario l'ammontare del suo compenso come prescritto per legge dall'art.1129 c.c., né risulta che si sia riservata di indicarlo all'esito della prima assemblea indetta il 21\3\2016 con avvisi di convocazione per i giorni 31\3\2016 e 1\4\2016 (cfr. avviso di convocazione assembleare) sicchè le competenze pretese in ordine al ristretto periodo temporale dal 28.1.2016 (data di accettazione della nomina ad amministratore giudiziario) al 3.3.2016 (data di nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale) non risultano esigibili. 
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.  228/12.  PQM La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti del ### «### 2-4 e della ## S.r.l., avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. n. 2783/2018 pronunciata dal Tribunale di ### in data 25 ottobre 2018, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati che si liquidano, per ciascuno di essi, in ### per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per - 10 - legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore del solo ### c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio il 16 marzo 2023.  ### est.  dr.ssa ### d'### n. 5799/2018

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