CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2321/2023 del 16-06-2023
principi giuridici
In assenza di specifica previsione normativa o contrattuale collettiva che disciplini il termine di preavviso per la comunicazione dei turni di servizio, il datore di lavoro è tenuto a comunicare i turni con modalità conformi ai principi di buona fede e correttezza, contemperando le esigenze aziendali con i diritti dei lavoratori.
La liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla comunicazione intempestiva dei turni di servizio presuppone la prova rigorosa del danno e del nesso causale con l'inadempimento datoriale, non potendo il danno ritenersi in re ipsa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Comunicazione dei Turni di Lavoro e Diritto al Risarcimento: Necessaria la Prova del Danno Subito
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una controversia riguardante la comunicazione dei turni di lavoro e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una presunta lesione della vita di relazione. La vicenda trae origine dalla domanda di un ex dipendente di una società di vigilanza, il quale lamentava di aver subito un danno a causa della comunicazione dei turni di servizio senza un preavviso adeguato.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del lavoratore, condannando la società al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in ### 2.000,00. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che la comunicazione dei turni, avvenuta con modalità tali da non consentire una programmazione adeguata del tempo libero, avesse leso la sfera personale e familiare del lavoratore.
La società ha impugnato la sentenza, contestando l'erronea valutazione delle modalità di comunicazione dei turni e l'assenza di prova del danno subito dal lavoratore. L'appellante ha evidenziato che la comunicazione dei turni avveniva con una frequenza tale da garantire comunque una certa prevedibilità dell'orario di lavoro e che, in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo legale o contrattuale di comunicare i turni con un preavviso di 15 giorni, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado e rigettando integralmente la domanda del lavoratore. I giudici di secondo grado hanno sottolineato che, sebbene spetti al datore di lavoro organizzare i turni di servizio e comunicarli tempestivamente ai dipendenti, nel caso specifico non esisteva alcuna norma di legge o contrattuale che imponesse un preavviso minimo di 15 giorni.
La Corte ha inoltre evidenziato che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova concreta del danno subito a causa della presunta intempestività della comunicazione dei turni. In particolare, non erano stati allegati episodi specifici da cui potesse evincersi una lesione effettiva della vita di relazione, né erano state fornite indicazioni precise sulle modalità di articolazione del tempo di lavoro e di riposo.
La Corte d'Appello ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la liquidazione dei danni non patrimoniali non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito inadempimento. In mancanza di tale prova, non è possibile procedere a una liquidazione equitativa del danno, ritenendolo "in re ipsa".
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.