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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2675/2023 del 28-06-2023

principi giuridici

La sospensione cautelare dal servizio disposta a causa di procedimento penale, sia obbligatoria che facoltativa, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale è revocata di diritto, salvo che, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 62, comma 9, punto 2, ### disciplinare, l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa, nel qual caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.

La tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sospensione Cautelare del Dipendente Pubblico: Illegittimità della Prolungata Durata e Diritto alla Retribuzione


La pronuncia in esame affronta la delicata questione della sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico coinvolto in un procedimento penale, con particolare riferimento alla legittimità della sua durata protratta per un periodo eccedente il limite quinquennale.
Il caso trae origine dal ricorso di un operatore amministrativo impiegato presso un ### il quale, a seguito del suo coinvolgimento in un procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, era stato sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, inizialmente obbligatoria e successivamente facoltativa, per un periodo superiore a dieci anni. Il dipendente contestava la legittimità di tale prolungata sospensione, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla natura cautelare della misura, nonché in violazione dei limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento.
Il Tribunale adito aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di sospensione facoltativa, in considerazione della gravità dei fatti contestati e dell'esigenza di salvaguardare l'immagine dell'###. Avverso tale decisione, il dipendente proponeva appello, riproponendo le proprie argomentazioni e contestando, in particolare, l'assenza di un'adeguata motivazione a sostegno della proroga della sospensione oltre il termine quinquennale.
La Corte d'Appello ha accolto parzialmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza costituzionale in materia, evidenziando come una misura cautelare, proprio perché tale, debba essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione dell'interesse tutelato, senza gravare eccessivamente sui diritti del lavoratore. In tale ottica, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il limite massimo di durata della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale è quinquennale, salvo proroga motivata in presenza di reati particolarmente gravi che possano pregiudicare la credibilità dell'###.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, pur essendo stata inizialmente disposta la sospensione obbligatoria a seguito della condanna in primo grado per il reato di concussione, la successiva riqualificazione dei fatti in sede di appello, con condanna per il reato di traffico di influenze illecite, aveva comportato un affievolimento della gravità delle accuse. Nonostante ciò, l'### aveva continuato a prorogare la sospensione, senza fornire una specifica motivazione circa il pregiudizio che la presenza in servizio del dipendente avrebbe potuto arrecare all'amministrazione.
Inoltre, la Corte ha evidenziato l'assenza di prova di una verifica biennale, imposta dai provvedimenti di proroga, volta a valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della sospensione. In definitiva, la Corte ha ritenuto che la prolungata sospensione, protrattasi per oltre dieci anni, si ponesse in contrasto con la sua natura cautelare e comportasse una lesione del principio di presunzione di non colpevolezza.
Per tali ragioni, la Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità della durata ultraquinquennale della sospensione e ha ordinato all'### di riammettere il dipendente in servizio, condannandola altresì alla restituzione delle retribuzioni non percepite a partire dalla data di scadenza del quinquennio. La Corte ha invece rigettato il motivo di appello relativo alla nullità del procedimento disciplinare, ritenendo che la contestazione degli addebiti fosse avvenuta tempestivamente, tenuto conto della complessità degli accertamenti e della necessità di acquisire elementi di prova sufficienti.
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testo integrale


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