CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3073/2023 del 25-09-2023
principi giuridici
Nel rito del lavoro, l'appello è improcedibile qualora non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, in applicazione dell'art. 421 c.p.c., di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Nel rito del lavoro, l'appello deve essere dichiarato improcedibile qualora l'appellante, ritualmente avvisato della fissazione d'udienza, non compaia, l'appellato non si sia costituito e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione d'udienza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Improcedibilità dell'Appello nel Rito del Lavoro per Mancata Notifica e Assenza delle Parti
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata sull'improcedibilità di un appello in materia di lavoro, focalizzandosi sulla mancata notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione d'udienza alla parte appellata. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite. L'appellante contestava tale decisione, chiedendo la condanna dell'### alle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte ha rilevato che, nonostante la comunicazione del decreto di fissazione d'udienza, non vi era prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto stesso all'### appellato, il quale non si era neppure costituito in giudizio. Inoltre, la parte appellante non è comparsa all'udienza di discussione.
I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello è improcedibile qualora la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettivo instaurarsi del contraddittorio e il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La Corte ha aderito a tale orientamento, sottolineando che la mancata notifica, in assenza di costituzione dell'appellato, rende l'atto di impugnazione inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Corte ha inoltre chiarito l'operatività di tale principio in caso di mancata comparizione sia dell'appellante che dell'appellato all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di inattività delle parti nel rito del lavoro. In particolare, è stato evidenziato che l'appello deve essere dichiarato improcedibile sin dalla prima udienza qualora l'appellante, ritualmente avvisato, non compaia, l'appellato non si sia costituito e non vi sia prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione d'udienza.
In conclusione, la Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile l'appello, rilevando l'assenza di contraddittorio tra le parti. Infine, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.