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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 3355/2023 del 28-09-2023

principi giuridici

In tema di utilizzazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, qualora le attività svolte si discostino dal progetto originario e consistano in una prestazione lavorativa sovrapponibile a quella dei dipendenti dell'ente, si configura un rapporto di lavoro di fatto avente natura subordinata, regolato dall'art. 2126 c.c.

Nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità, il termine di prescrizione dei diritti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Lavoro Socialmente Utile e Rapporto di Subordinazione: Riconoscimento delle Differenze Retributive


Una recente pronuncia della Corte di Appello di Napoli ha affrontato la questione del rapporto tra attività svolte nell'ambito di progetti di Lavoro Socialmente Utile (LSU) e la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive.
La vicenda trae origine dal ricorso di una lavoratrice che, dopo aver svolto attività nell'ambito di progetti LSU presso un Comune, rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e il conseguente diritto alle differenze retributive rispetto al trattamento economico previsto per i dipendenti comunali con mansioni di ausiliario. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accogliendo le ragioni della lavoratrice.
I giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, qualora le attività svolte dai lavoratori LSU si discostino significativamente dal progetto originario e si concretizzino in prestazioni lavorative del tutto sovrapponibili a quelle dei dipendenti comunali, non può essere invocata la natura assistenziale del rapporto formalmente instaurato. In tali casi, si configura un rapporto di lavoro di fatto, regolato dall'articolo 2126 del codice civile, che attribuisce al lavoratore il diritto alla retribuzione per l'attività svolta a vantaggio dell'amministrazione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che, sebbene i progetti LSU approvati dal Comune riguardassero attività di raccolta differenziata, manutenzione del verde pubblico e supporto agli uffici comunali, la lavoratrice aveva dimostrato, attraverso attestati di servizio e testimonianze, di aver svolto attività istituzionali non riconducibili ai progetti, come compiti di bidella, pulizia e vigilanza presso scuole, e mansioni di archivio e supporto amministrativo presso uffici comunali.
La Corte ha inoltre sottolineato che il Comune non aveva contestato in modo specifico le circostanze dedotte dalla lavoratrice, limitandosi a generiche contestazioni formali. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro di fatto, con diritto della lavoratrice alle differenze retributive richieste.
Infine, la Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità, come quelli dei lavoratori LSU, il termine di prescrizione per i diritti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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