CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3532/2023 del 25-07-2023
principi giuridici
Ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, qualora l'integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non di valuta, l'importo deve essere adeguato al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
In caso di azione di riduzione avente ad oggetto un bene non comodamente divisibile, la pronuncia di accoglimento determina l'instaurarsi di una comunione ereditaria tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario, il quale ha diritto alla liquidazione in denaro del valore corrispondente alla propria quota, calcolato al momento della decisione giudiziale.
In caso di rinuncia al giudizio da parte di uno dei legittimari in corso di causa, a seguito di transazione con il beneficiario della disposizione testamentaria, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti transigenti e valutare la domanda di riduzione proposta dall'altro legittimario tenendo conto della quota di legittima residua.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Rideterminazione delle Quote Ereditarie e Valutazione dei Beni a Seguito di Successive Cassazioni
La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda successoria iniziata molti anni or sono, caratterizzata da plurimi gradi di giudizio e da due rinvii dalla Corte di Cassazione. La controversia principale verteva sulla presunta lesione della quota di legittima di uno dei figli del de cuius, il quale aveva impugnato il testamento olografo del padre, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita a favore dell'altro figlio.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attore, accertando la lesione di legittima e condannando il convenuto al pagamento di un conguaglio in denaro. Tale decisione era stata appellata, ma la Corte d'Appello aveva rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
La questione era quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, che aveva cassato la sentenza d'appello per vizio del contraddittorio, disponendo un nuovo giudizio. A seguito della riassunzione, la Corte d'Appello aveva emesso una sentenza non definitiva, dichiarando l'ammissibilità dell'appello incidentale e di alcune prove documentali, e una seconda sentenza non definitiva, stabilendo che nella massa ereditaria dovesse essere inclusa una donazione di denaro e che le rendite degli immobili spettassero in parte all'attore. Infine, con sentenza definitiva, la Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, attribuendo ulteriori beni all'attore e condannando il convenuto al pagamento di un conguaglio e delle rendite dell'immobile.
Avverso tale ultima pronuncia, il convenuto aveva nuovamente proposto ricorso per Cassazione, che era stato parzialmente accolto. La Suprema Corte aveva individuato tre possibili interpretazioni della disposizione testamentaria impugnata e aveva cassato con rinvio la sentenza, sancendo il principio di diritto secondo cui, ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, occorre anzitutto ridurre le disposizioni testamentarie prima di poter procedere alla riduzione delle donazioni.
Nel giudizio di rinvio, l'attore aveva convenuto in giudizio gli eredi del convenuto (deceduto nelle more) e la società cooperativa. La Corte d'Appello aveva escluso dall'asse ereditario una somma di denaro e aveva interpretato la disposizione testamentaria come institutio ex re certa a favore del figlio. Con sentenza definitiva, la Corte aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, attribuendo beni e conguagli in denaro.
Gli eredi del convenuto avevano quindi proposto un ulteriore ricorso per Cassazione, che era stato parzialmente accolto. La Suprema Corte aveva ritenuto illegittime le modalità con cui il giudice di rinvio aveva proceduto alla riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, violando l'ordine tassativo e inderogabile previsto dagli artt. 554, 555, 558 e 559 c.c. Pertanto, la Corte aveva cassato con rinvio le sentenze impugnate, ribadendo il principio di diritto secondo cui, ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, non si può procedere alla riduzione delle donazioni senza aver prima ridotto tutte le disposizioni testamentarie e verificato che tale riduzione non sia sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario.
Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha dovuto quindi attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, rideterminando le quote ereditarie e valutando i beni oggetto della successione. Nel corso del giudizio, uno degli eredi dell'attore ha transatto con lo zio, rinunciando al giudizio e all'azione proposta. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti transigenti e ha proceduto all'esame del merito della controversia tra le parti rimaste in giudizio.
La Corte ha ritenuto che alcune questioni fossero ormai coperte da giudicato, tra cui l'intervenuta lesione della quota di legittima, l'appartenenza dell'immobile al compendio ereditario e l'inesistenza di una donazione di denaro. Sulla base di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la Corte ha accertato la non comoda divisibilità dell'immobile e ha liquidato all'erede rimasta in giudizio una somma di denaro pari alla metà del valore attuale del bene, oltre al corrispettivo per il godimento esclusivo dell'immobile da parte del convenuto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.