CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 670/2023 del 16-02-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria, il danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa, qualora il danneggiato non abbia ancora raggiunto l'età lavorativa al momento della liquidazione, deve essere determinato sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione, e capitalizzando i redditi futuri che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base a un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione, utilizzando tabelle aggiornate e scientificamente corrette.
In tema di responsabilità sanitaria per lesioni gravissime alla salute del neonato, dall'ammontare del danno subito e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Errore Medico e Risarcimento: Rilettura della Liquidazione del Danno in Appello
La pronuncia in commento affronta un delicato caso di responsabilità medica, originato da presunte negligenze durante il parto che hanno causato gravissime lesioni ad un neonato. I genitori, agendo sia in proprio che in rappresentanza del figlio minore, avevano citato in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), ottenendo in primo grado un parziale accoglimento delle loro richieste risarcitorie. Insoddisfatti della quantificazione del danno, hanno proposto appello, contestando in particolare la misura della personalizzazione del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa e il mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno patrimoniale.
La Corte d'Appello, pur confermando l'accertamento della responsabilità dell'ASL, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo principalmente sulla quantificazione del danno patrimoniale futuro. I giudici di secondo grado hanno criticato l'utilizzo, da parte del Tribunale, di tabelle di capitalizzazione ritenute obsolete e non più adeguate alla realtà economica e sociale attuale, caratterizzata da una maggiore aspettativa di vita e da tassi di interesse più bassi. In luogo di tali tabelle, la Corte ha fatto ricorso a coefficienti di capitalizzazione più aggiornati, incrementando significativamente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa del minore.
Inoltre, la Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale futuro relativo alle spese di assistenza alla persona, ritenendo provata la necessità di cure e assistenza continuativa per il minore a causa delle gravi lesioni riportate. Tuttavia, da tale importo è stata detratta la somma percepita a titolo di indennità di accompagnamento, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, secondo cui il risarcimento deve essere ridotto in misura corrispondente ai benefici economici derivanti dall'evento dannoso.
Infine, la Corte ha respinto le ulteriori pretese risarcitorie relative alle spese mediche future e al danno da lucro cessante subito dalla madre, ritenendo non provati i relativi presupposti. La decisione in commento offre un'interessante rilettura dei criteri di liquidazione del danno in materia di responsabilità medica, con particolare attenzione alla necessità di utilizzare parametri aggiornati e scientificamente corretti per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.