CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 1208/2024 del 14-06-2024
principi giuridici
La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il principio di neutralizzazione della contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, sancito dalla Corte Costituzionale in relazione al sistema pensionistico delineato dall'art 3, comma 8 della legge 29 maggio 1982, n.297, non trova applicazione nei trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993, che si compongono di una quota A e di una quota B, in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto risulta finalizzato esclusivamente a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità e non può consentire la neutralizzazione dei contributi meno favorevoli.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ricalcolo Pensionistico e Benefici Amianto: Limiti all'Applicazione del Principio di Neutralizzazione
La pronuncia in esame affronta la complessa questione del ricalcolo delle pensioni in favore di soggetti che hanno beneficiato della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, in particolare riguardo all'applicabilità del principio di neutralizzazione dei contributi successivi al raggiungimento del diritto a pensione.
Il caso trae origine da due distinti ricorsi, poi riuniti, presentati da due pensionati che, avendo ottenuto il riconoscimento giudiziale dell'esposizione ultradecennale all'amianto, contestavano il ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dall'ente previdenziale. I ricorrenti sostenevano che, a seguito della rivalutazione contributiva, avevano maturato il numero massimo di contributi necessari per il pensionamento in data antecedente a quella presa in considerazione dall'### e che, pertanto, i contributi versati successivamente non avrebbero dovuto essere considerati, in quanto ciò avrebbe comportato una riduzione dell'importo della pensione. In sostanza, invocavano il principio di neutralizzazione, in base al quale la contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo non può peggiorare la prestazione pensionistica.
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto le domande, riconoscendo un diverso importo della pensione e condannando l'### al pagamento delle differenze retributive. Avverso tale decisione, l'### proponeva appello, contestando l'interpretazione della normativa in materia e chiedendo il rigetto integrale delle pretese dei ricorrenti. Uno dei due pensionati presentava a sua volta appello incidentale, lamentando errori nella quantificazione del ricalcolo pensionistico.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello principale dell'### rigettando integralmente le domande dei pensionati e rigettando l'appello incidentale. I giudici hanno preliminarmente respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente previdenziale, richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui la decadenza triennale per le azioni in materia di trattamenti pensionistici non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni liquidate prima del luglio 2011.
Nel merito, la Corte ha esaminato il principio di neutralizzazione invocato dai pensionati, evidenziando come tale principio sia stato affermato dalla Corte Costituzionale in relazione al sistema pensionistico previgente alla riforma del 1992, caratterizzato da un calcolo della pensione basato sulle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro. Tuttavia, la riforma del 1992 ha modificato radicalmente il sistema, ampliando il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile all'intera vita lavorativa.
La Corte ha quindi richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui l'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione mira a rendere l'importo pensionistico il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nell'intera vita lavorativa, superando il precedente sistema volto a valorizzare le sole migliori retribuzioni. Di conseguenza, la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione, elaborata con riferimento al previgente sistema, non è applicabile al nuovo contesto normativo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è finalizzato esclusivamente a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità e non può consentire la neutralizzazione dei contributi meno favorevoli. In tal senso, è stata richiamata una recente pronuncia della Cassazione, secondo cui la maggiorazione contributiva può operare solo in aumento e non in sostituzione della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile.
La Corte ha infine escluso che l'applicazione di tali principi comporti una violazione del giudicato, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva può generare una diversa misura della pensione di anzianità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.