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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 3893/2024 del 02-10-2024

principi giuridici

In tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall., le dichiarazioni rese dal presunto socio occulto alla Guardia di Finanza o in sede di procedimento civile, in quanto affermazioni contra se, costituiscono confessione stragiudiziale ad un terzo con valenza indiziaria, liberamente valutabile dal giudice.

Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa individuale ai soci di fatto, l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra soggetti legati da vincoli familiari richiede la rigorosa dimostrazione dell'esteriorizzazione del vincolo sociale, basata su circostanze concludenti idonee ad escludere che l'intervento possa essere motivato dalla solidarietà familiare e da deporre, invece, in modo non equivoco nel senso di una compartecipazione all'attività commerciale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento della Società di Fatto e Fallimento in Estensione: Valutazione delle Prove e Dichiarazioni Confessorie


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su un reclamo avverso una sentenza di primo grado che aveva esteso il fallimento di una società di fatto a un soggetto ritenuto socio occulto. La vicenda trae origine dal fallimento di una ditta individuale, la cui titolare era stata successivamente dichiarata fallita in quanto socia di una società di fatto con altri soggetti. Uno di questi soggetti, a sua volta, aveva chiesto l'estensione del fallimento a un ulteriore individuo, sostenendo che anche quest'ultimo fosse un socio occulto della medesima società.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di estensione, basandosi su una serie di elementi indiziari, tra cui dichiarazioni rese dal presunto socio occulto in sede di sommarie informazioni di polizia giudiziaria e in un procedimento civile. In particolare, tali dichiarazioni contenevano ammissioni circa il suo coinvolgimento nella gestione dell'attività e l'apporto di capitali.
Il presunto socio occulto ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando l'ammissibilità della domanda di estensione e la valutazione delle prove da parte del Tribunale. Ha sostenuto che, anche ammettendo l'esistenza della società di fatto, la sua partecipazione sarebbe cessata in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Ha inoltre disconosciuto e ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, affermando di averle rilasciate al solo scopo di danneggiare il proprio coniuge, in un momento di forte conflittualità.
La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno preliminarmente ribadito i principi generali in materia di accertamento della società di fatto, sottolineando la necessità di una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale e l'esistenza di un'"affectio societatis".
La Corte ha poi esaminato le prove su cui si era basato il Tribunale, attribuendo particolare rilevanza alle dichiarazioni rese dal reclamante in sede di sommarie informazioni e nel procedimento civile. Tali dichiarazioni, considerate come confessioni stragiudiziali, sono state ritenute elementi probatori di grande valore, in grado di dimostrare il coinvolgimento del reclamante nella gestione dell'attività e l'apporto di capitali.
La Corte ha ritenuto non credibile la ritrattazione delle dichiarazioni, osservando che le affermazioni originarie, lungi dal danneggiare il coniuge del reclamante, avrebbero piuttosto creato una corresponsabilità nei confronti dei creditori. Inoltre, la Corte ha evidenziato che il reclamante aveva ammesso di aver conferito risorse finanziarie all'attività anche attraverso una società di cui era socio di maggioranza, circostanza che escludeva la mera intenzione di danneggiare il coniuge.
Infine, la Corte ha ritenuto irrilevante l'attestazione del professionista secondo cui non erano emerse movimentazioni di denaro riconducibili al reclamante, in quanto gli altri elementi probatori avevano comunque dimostrato la sua partecipazione alla società di fatto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 3893/2024 del 06-03-2025

principi giuridici

Il trasferimento del lavoratore è illegittimo qualora difettino i presupposti causali posti a fondamento del provvedimento datoriale, quali la soppressione del ruolo formalmente ricoperto dal dipendente e l'effettività delle ragioni di riorganizzazione del settore di appartenenza.

In caso di demansionamento, il danno alla professionalità può essere accertato e quantificato in via equitativa, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, dal tipo di professionalità colpita, dalla durata del demansionamento, dall'esito finale della dequalificazione e dalle altre circostanze del caso concreto.

Il risarcimento del danno patrimoniale conseguente a trasferimento illegittimo e demansionamento deve essere quantificato tenendo conto della differenza tra la retribuzione percepita nella sede di lavoro originaria e quella percepita nella sede di destinazione, nonché della riduzione del contenuto qualitativo delle mansioni svolte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Trasferimento Illegittimo e Demansionamento: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento del Danno


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una vicenda riguardante un lavoratore, elettricista manutentore, trasferito dalla società datrice di lavoro da una sede all'altra. Il dipendente aveva impugnato il trasferimento, ritenendolo illegittimo e lesivo della sua professionalità, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo che non fosse emerso un peggioramento significativo delle condizioni di lavoro e che il trasferimento fosse giustificato da esigenze di riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha quindi appellato la sentenza, contestando l'interpretazione delle prove testimoniali e l'assenza di comprovate ragioni oggettive a supporto del trasferimento.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno preliminarmente rilevato che il lavoratore aveva rinunciato alla domanda di ripristino della sede di lavoro originaria e che le pretese risarcitorie dovevano essere limitate temporalmente alla scadenza dell'appalto per cui il lavoratore era impiegato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto illegittimo il trasferimento, basandosi su una serie di considerazioni. Innanzitutto, è emerso che il lavoratore non ricopriva la posizione di caposquadra, ruolo indicato dalla società come presupposto per il trasferimento. Inoltre, la società non ha fornito una prova convincente delle ragioni di riorganizzazione del settore in cui il lavoratore era impiegato. Le testimonianze raccolte hanno, al contrario, evidenziato che il lavoratore era stato adibito a mansioni di manovalanza generica, inferiori alla sua qualifica professionale, e che era stato sostituito da altro personale.
Accertata l'illegittimità del trasferimento, la Corte si è concentrata sulle richieste risarcitorie. Ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificandolo nella differenza retributiva derivante dalla perdita di indennità legate al lavoro su turni, che il lavoratore percepiva nella sede originaria.
La Corte ha poi esaminato la domanda di risarcimento per demansionamento. Ha sottolineato che, pur non essendo il danno da demansionamento automatico, la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto provato che il lavoratore era stato adibito a mansioni inferiori, con conseguente svuotamento professionale. Ha quindi condannato la società al risarcimento del danno alla professionalità, quantificandolo in una percentuale della retribuzione mensile percepita dal lavoratore nel periodo interessato.
Infine, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, ritenendo insufficienti le allegazioni e le prove fornite dal lavoratore. Le spese di lite sono state compensate per metà, mentre la restante parte è stata posta a carico della società.
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ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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