CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 3893/2024 del 02-10-2024
principi giuridici
In tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall., le dichiarazioni rese dal presunto socio occulto alla Guardia di Finanza o in sede di procedimento civile, in quanto affermazioni contra se, costituiscono confessione stragiudiziale ad un terzo con valenza indiziaria, liberamente valutabile dal giudice.
Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa individuale ai soci di fatto, l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra soggetti legati da vincoli familiari richiede la rigorosa dimostrazione dell'esteriorizzazione del vincolo sociale, basata su circostanze concludenti idonee ad escludere che l'intervento possa essere motivato dalla solidarietà familiare e da deporre, invece, in modo non equivoco nel senso di una compartecipazione all'attività commerciale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Società di Fatto e Fallimento in Estensione: Valutazione delle Prove e Dichiarazioni Confessorie
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su un reclamo avverso una sentenza di primo grado che aveva esteso il fallimento di una società di fatto a un soggetto ritenuto socio occulto. La vicenda trae origine dal fallimento di una ditta individuale, la cui titolare era stata successivamente dichiarata fallita in quanto socia di una società di fatto con altri soggetti. Uno di questi soggetti, a sua volta, aveva chiesto l'estensione del fallimento a un ulteriore individuo, sostenendo che anche quest'ultimo fosse un socio occulto della medesima società.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di estensione, basandosi su una serie di elementi indiziari, tra cui dichiarazioni rese dal presunto socio occulto in sede di sommarie informazioni di polizia giudiziaria e in un procedimento civile. In particolare, tali dichiarazioni contenevano ammissioni circa il suo coinvolgimento nella gestione dell'attività e l'apporto di capitali.
Il presunto socio occulto ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando l'ammissibilità della domanda di estensione e la valutazione delle prove da parte del Tribunale. Ha sostenuto che, anche ammettendo l'esistenza della società di fatto, la sua partecipazione sarebbe cessata in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Ha inoltre disconosciuto e ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, affermando di averle rilasciate al solo scopo di danneggiare il proprio coniuge, in un momento di forte conflittualità.
La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno preliminarmente ribadito i principi generali in materia di accertamento della società di fatto, sottolineando la necessità di una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale e l'esistenza di un'"affectio societatis".
La Corte ha poi esaminato le prove su cui si era basato il Tribunale, attribuendo particolare rilevanza alle dichiarazioni rese dal reclamante in sede di sommarie informazioni e nel procedimento civile. Tali dichiarazioni, considerate come confessioni stragiudiziali, sono state ritenute elementi probatori di grande valore, in grado di dimostrare il coinvolgimento del reclamante nella gestione dell'attività e l'apporto di capitali.
La Corte ha ritenuto non credibile la ritrattazione delle dichiarazioni, osservando che le affermazioni originarie, lungi dal danneggiare il coniuge del reclamante, avrebbero piuttosto creato una corresponsabilità nei confronti dei creditori. Inoltre, la Corte ha evidenziato che il reclamante aveva ammesso di aver conferito risorse finanziarie all'attività anche attraverso una società di cui era socio di maggioranza, circostanza che escludeva la mera intenzione di danneggiare il coniuge.
Infine, la Corte ha ritenuto irrilevante l'attestazione del professionista secondo cui non erano emerse movimentazioni di denaro riconducibili al reclamante, in quanto gli altri elementi probatori avevano comunque dimostrato la sua partecipazione alla società di fatto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.