CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 5269/2024 del 20-12-2024
principi giuridici
In tema di servitù prediali, il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo e non estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, difettando la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità e al fondo servente del peso.
In tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dagli artt. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario, applicabili solo in caso di lacune o imprecisioni del titolo non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici.
Il diritto di ottenere la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., è condizionato dall'interclusione del fondo dominante o dalla necessità di ampliamento di un preesistente passaggio, ovvero, in caso di non interclusione, dall'inidoneità dell'accesso esistente e dall'impossibilità materiale o eccessiva onerosità del suo ampliamento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Servitù di Passaggio e Facoltà di Sosta: Un'Analisi della Distinzione Giurisprudenziale
La Corte d'Appello di Napoli è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all'interpretazione di una servitù di passaggio gravante su un piazzale antistante alcuni locali commerciali. La questione centrale riguardava la sussistenza o meno, all'interno del diritto di passaggio, della facoltà di sosta temporanea per gli autoveicoli diretti ai suddetti esercizi.
I proprietari dei locali commerciali, titolari del diritto di servitù, avevano citato in giudizio la società proprietaria del piazzale, chiedendo che venisse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio comprendente anche la facoltà di sosta breve, necessaria, a loro dire, per l'esercizio delle attività commerciali. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio, ma aveva escluso che essa includesse il diritto di sosta, ordinando alla società proprietaria del piazzale di non consentire il parcheggio di autovetture in prossimità di un'aiuola, al fine di non ostacolare il transito.
Gli appellanti contestavano la decisione di primo grado, sostenendo che l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù, un atto di donazione del 1986, dovesse tenere conto della comune intenzione delle parti, dello stato dei luoghi, della destinazione dei fondi e delle modalità con cui la servitù era stata esercitata nel tempo. A loro avviso, senza la facoltà di sosta, il diritto di passaggio sarebbe risultato privo di utilità.
La Corte d'Appello, tuttavia, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato che il titolo costitutivo della servitù, pur prevedendo il diritto di passaggio a piedi e con autoveicoli, non menzionava in alcun modo la facoltà di sosta. Anzi, un successivo atto di compravendita del 1987 specificava espressamente che la servitù gravante sul piazzale era di "passaggio pedonale e carrabile (e non di sosta)".
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo e non estrinsecazione di un diritto di servitù, difettando la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità e al fondo servente del peso. La mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone non integra gli estremi dell'utilità inerente al fondo, risolvendosi in un vantaggio personale dei proprietari.
I giudici hanno inoltre precisato che, in tema di servitù prediali, l'art. 1063 del codice civile stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo al primo posto il titolo costitutivo del diritto. I criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. possono trovare applicazione solo in caso di lacune o imprecisioni del titolo, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici. Nel caso di specie, il titolo era chiaro nell'escludere la facoltà di sosta.
Infine, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'omessa pronuncia su alcune domande formulate dagli appellanti, rilevando che il Tribunale si era pronunciato sulla domanda di cessazione delle turbative, ordinando alla società proprietaria del piazzale di non consentire il parcheggio di autovetture in prossimità dell'aiuola. Allo stesso modo, è stata ritenuta infondata la doglianza relativa alla mancata individuazione degli stalli di sosta, in quanto, non essendo stato riconosciuto il diritto di sosta, non sussisteva la necessità di individuare e regolamentare gli stalli.
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