CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 9583/2024 del 08-11-2024
principi giuridici
L'obbligo di designazione del mandatario elettorale, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sussiste esclusivamente qualora il candidato intenda procedere alla raccolta di fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale.
La sanzione di cui all'art. 15, comma 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, non è applicabile al candidato che abbia sostenuto in proprio le spese elettorali senza beneficiare di alcuna raccolta fondi presso terzi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assenza di Raccolta Fondi e Mancata Designazione del Mandatario Elettorale: Una Questione di Interpretazione Normativa
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato il tema dell'obbligo di designazione del mandatario elettorale, con riferimento alla normativa che disciplina le spese per le campagne elettorali. La vicenda trae origine da un'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte di Appello di Napoli, con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa per presunta violazione degli obblighi relativi alla designazione del mandatario elettorale e alla conseguente irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali.
La candidata, partecipante alle elezioni del Consiglio Comunale, aveva presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dichiarando di aver finanziato interamente la propria campagna con fondi personali. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Collegio elettorale in merito alla designazione del mandatario, la candidata aveva precisato di non aver provveduto a tale nomina, non avendo effettuato alcuna raccolta fondi presso terzi. Il Collegio, tuttavia, aveva ritenuto sussistente la violazione, sanzionando la mancata designazione del mandatario.
Il Tribunale, investito della questione a seguito di opposizione, ha ribaltato la decisione del Collegio elettorale. I giudici hanno infatti chiarito che l'obbligo di designare un mandatario elettorale sorge esclusivamente qualora il candidato intenda raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale. Nel caso di specie, essendo pacifico che la candidata avesse sostenuto personalmente tutte le spese, senza ricorrere a finanziamenti esterni, non sussisteva alcun obbligo di designazione del mandatario.
Il Tribunale ha quindi accolto l'opposizione, annullando il provvedimento sanzionatorio. Nella motivazione, il giudice ha sottolineato come l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Collegio di Garanzia, non avesse fornito argomentazioni difensive significative a sostegno della pretesa sanzionatoria, limitandosi a un generico rinvio a una relazione interna priva di elementi di contrasto rispetto alla tesi difensiva della candidata. Di conseguenza, il Collegio Elettorale è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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