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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2215/2025 del 04-07-2025

principi giuridici

In tema di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a ricollocare il dipendente nella medesima sede di lavoro in cui operava al momento del licenziamento, dovendo, in caso di impossibilità, provare l'insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti nella sede originaria.

In tema di aliunde perceptum, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare circostanze di fatto specifiche e fornire indicazioni puntuali in merito all'esercizio di altra attività lavorativa da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, o altre circostanze da cui derivi il percepimento di altre forme di reddito, risultando inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative.

Nel periodo compreso tra la data del licenziamento, poi dichiarato illegittimo, e quella della reintegra nel posto di lavoro, il dipendente matura il diritto alle ferie che, non essendo state godute, devono essere indennizzate.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Reintegro del Lavoratore e Obblighi del Datore di Lavoro: un Caso di Licenziamento Illegittimo


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in merito a una controversia originata da un licenziamento dichiarato illegittimo, focalizzandosi sull'obbligo di reintegro del lavoratore e sul calcolo dell'indennità risarcitoria dovuta. La vicenda trae origine da un licenziamento risalente al 2006, a seguito del quale è iniziato un lungo iter giudiziario che ha portato, in ultima istanza, a una sentenza definitiva che accertava l'illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegra del dipendente.
Il lavoratore, non essendo stato reintegrato, ha quindi richiesto il pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge, commisurata alle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione. La società datrice di lavoro si è opposta, sostenendo di aver offerto più volte al lavoratore la possibilità di riprendere servizio, offerte che sarebbero state rifiutate.
La Corte d'Appello ha esaminato attentamente le circostanze, valutando le offerte di reintegro proposte dalla società. In particolare, ha considerato un'offerta di reintegro presso una sede lavorativa distante dal luogo originario di impiego, ritenendola non idonea a soddisfare l'obbligo di reintegro. I giudici hanno infatti ribadito che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a ricollocare il dipendente nella medesima sede di lavoro in cui operava al momento del licenziamento, salvo dimostrare l'impossibilità di tale ricollocazione. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la società non avesse fornito una prova sufficiente di tale impossibilità, evidenziando come la documentazione prodotta dal lavoratore dimostrasse la sussistenza di appalti o sedi di lavoro più adeguate rispetto a quelle proposte.
La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società, relativa a eventuali redditi percepiti dal lavoratore nel periodo successivo al licenziamento. I giudici hanno infatti sottolineato che l'onere di provare l'esercizio di altra attività lavorativa o il percepimento di altre forme di reddito grava sul datore di lavoro, e che nel caso specifico l'eccezione era stata formulata in modo generico e senza fornire elementi di prova concreti.
Infine, la Corte ha confermato la correttezza del calcolo dell'indennità risarcitoria, includendo anche le ferie e i permessi non goduti nel periodo tra il licenziamento e la reintegra.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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