CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 50/2025 del 15-04-2025
principi giuridici
In materia di indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la ripetizione delle somme erogate è ammessa solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo comprovato dell'accipiens o la sussistenza di circostanze tali da escludere qualsivoglia affidamento.
Non è configurabile un indebito ripetibile qualora l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla pubblica amministrazione, rendendoli conoscibili all'### che è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ripetibilità dell'Indebito Assistenziale: Affidamento del Percettore e Obblighi Informativi dell'INPS
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in merito alla ripetibilità di somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale, focalizzandosi sul principio dell'affidamento del percipiente e sugli obblighi informativi gravanti sull'###
La vicenda trae origine dalla richiesta di restituzione, da parte dell'###, di una somma di denaro ritenuta indebitamente percepita a titolo di assegno sociale dal defunto coniuge della ricorrente, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2013. L'### motivava la richiesta con la mancata comunicazione, da parte del beneficiario, di informazioni reddituali che avrebbero comportato il superamento dei limiti di legge per la fruizione della prestazione assistenziale. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo sussistente una violazione degli obblighi di comunicazione da parte del beneficiario e, di conseguenza, l'assenza di un affidamento tutelabile.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il gravame, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di indebito assistenziale. I giudici di secondo grado hanno ribadito che, in tale ambito, non trova applicazione il principio generale di ripetibilità previsto dall'art. 2033 del codice civile, bensì un principio di settore che esclude la ripetizione in presenza di determinate condizioni, tra cui la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento.
La Corte ha sottolineato che, nel caso specifico dell'indebito assistenziale derivante dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la ripetizione è ammessa solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come il dolo comprovato.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che il superamento dei limiti reddituali era stato accertato dall'### sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate dal defunto pensionato, le quali erano già in possesso dell'ente previdenziale. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che non potesse configurarsi un indebito ripetibile, in quanto l'### era già a conoscenza dei dati reddituali del beneficiario o, comunque, aveva l'onere di conoscerli, in virtù degli obblighi di controllo telematico dei requisiti reddituali previsti dalla legge. Di conseguenza, non poteva essere imputata al percipiente un'omessa comunicazione di informazioni che l'### già deteneva o avrebbe dovuto acquisire.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.