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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 1777/2026 del 09-03-2026

principi giuridici

Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante può essere anche eventuale o litigioso.

In caso di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la scientia damni, ossia la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione arreca alle ragioni creditorie, non essendo richiesta la prova di un intento dolosamente preordinato a ledere il creditore.

L'interesse ad agire in revocatoria deve permanere fino alla decisione, venendo meno qualora il credito azionato risulti integralmente soddisfatto e non residui alcuna esigenza di tutela della garanzia patrimoniale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocatoria Ordinaria: Sopravvenuta Estinzione del Credito e Cessazione dell'Interesse ad Agire


La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una vicenda relativa all'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'articolo 2901 del codice civile, in un contesto in cui, successivamente alla sentenza di primo grado, si è verificata l'estinzione del credito originariamente vantato.
La controversia trae origine da un'azione promossa da una creditrice nei confronti di un debitore, il quale aveva donato alla propria moglie la quota di un immobile in regime di comunione legale. La creditrice, agendo in revocatoria, sosteneva che tale atto di disposizione pregiudicava le sue ragioni, rendendo più difficoltoso il recupero di somme dovute a titolo di crediti retributivi, oggetto di un separato giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro.
Il Tribunale di Napoli, in primo grado, aveva accolto la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della creditrice. Gli originari convenuti, ossia il debitore e la moglie beneficiaria della donazione, hanno impugnato la sentenza, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, in particolare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie, nonché la consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore con l'atto di disposizione. Gli appellanti hanno inoltre eccepito che, nelle more del giudizio di appello, il debito era stato integralmente saldato a seguito di una sentenza del Tribunale del Lavoro, passata in giudicato.
La Corte d'Appello ha preliminarmente esaminato la questione della tempestività dell'appello, ritenendolo ammissibile. Nel merito, ha analizzato i motivi di gravame proposti dagli appellanti, relativi all'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla sopravvenuta sentenza del Tribunale del Lavoro e all'integrale pagamento del debito. La Corte ha precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone un accordo tra le parti sul mutamento della situazione sostanziale e conclusioni conformi in tal senso, cosa che non si era verificata nel caso di specie al momento della decisione di primo grado.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti dell'azione revocatoria al momento della sua proposizione, l'interesse ad agire in revocatoria era venuto meno in corso di causa. Ciò in quanto il credito accertato in sede lavoristica era stato integralmente pagato dal debitore e la relativa sentenza era divenuta definitiva. In tale contesto, la Corte ha ritenuto non più necessaria la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio, in quanto non più idonea a garantire il soddisfacimento del credito.
Per tali ragioni, la Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando l'improcedibilità della domanda di revocatoria per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Infine, tenuto conto delle circostanze del caso, la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
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testo integrale


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