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CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Sentenza n. 1420/2023 del 28-07-2023

principi giuridici

Nei procedimenti di opposizione esecutiva, i termini processuali, inclusi quelli per la proposizione delle impugnazioni, non sono soggetti alla sospensione feriale ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969.

La presentazione di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata impone alla Corte d'Appello, nel regime processuale antecedente alla riforma ### di provvedere tempestivamente sulla richiesta cautelare, senza che ciò precluda la successiva declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tardività dell'Appello in Materia di Opposizione Esecutiva: Rilevanza del Termine Perentorio e Sospensione Feriale


La Corte d'Appello di Palermo si è pronunciata sull'ammissibilità di un appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di ### relativa a un'opposizione all'esecuzione. La vicenda trae origine da un'azione esecutiva promossa da alcuni soggetti nei confronti di altri, a cui questi ultimi avevano reagito con un'opposizione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e, successivamente, uno degli opponenti aveva impugnato la decisione.
La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile in quanto tardivo. I giudici hanno richiamato il combinato disposto dell'art. 3 della legge 742/1969 e dell'art. 92 del R.d. 12/1941, che esclude i procedimenti di opposizione esecutiva dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Tale esclusione si estende anche alla proposizione delle impugnazioni. Nel caso specifico, l'atto di appello era stato notificato oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
L'appellante aveva contestato la decisione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione prima di esaminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e quindi prima di applicare una sanzione pecuniaria. Tuttavia, la Corte ha respinto tale argomentazione, affermando che, di fronte alla presentazione dell'istanza di inibitoria, non avrebbe potuto astenersi dal provvedere tempestivamente sulla richiesta cautelare.
In definitiva, la Corte d'Appello ha confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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