CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Sentenza n. 1740/2023 del 16-10-2023
principi giuridici
Il giudicato implicito si forma qualora, in un precedente giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un negozio giuridico, il giudice accerti e si pronunci inequivocabilmente sulla validità del negozio stesso, costituendo tale accertamento un presupposto logico-giuridico indefettibile della decisione.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione del fondo sussiste anche qualora l'unico accesso esistente alla via pubblica sia illegittimo e, pertanto, suscettibile di chiusura forzata.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai fini della determinazione del luogo di esercizio della servitù, il criterio del minor danno e della maggiore brevità di cui all'art. 1051 c.c. può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di una stradella già esistente e in uso sul fondo servente, qualora tale soluzione appaia più rispondente all'interesse comune rispetto alla creazione di un nuovo varco.
L'omessa proposizione di domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. preclude al giudice la possibilità di pronunciarsi sulla stessa, in assenza di allegazione del danno subito dal proprietario del fondo servente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Servitù Coattiva di Passaggio: Prevalenza del Criterio di Minor Danno e Maggiore Brevità
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, originata da un contratto di compravendita di un terreno con fabbricati rurali. La società acquirente, dopo aver rinunciato a un diritto di servitù preesistente su una strada che attraversava il fondo dei venditori, ha successivamente lamentato l'interclusione del proprio fondo a causa dell'irregolarità dell'accesso esistente alla strada statale, contestata dall'ente proprietario della strada.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato le domande dell'acquirente, ritenendo che la clausola di rinuncia alla servitù fosse valida e che non sussistesse un inadempimento dei venditori tale da giustificare la risoluzione del contratto.
La Corte d'Appello, pur confermando il rigetto delle domande di nullità del contratto e di risoluzione per inadempimento, ha parzialmente accolto l'appello, riconoscendo il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio. I giudici di secondo grado hanno accertato l'interclusione del fondo dell'acquirente, derivante dall'impossibilità di utilizzare l'accesso esistente alla strada statale, giudicato illegittimo dall'ente proprietario.
Nel valutare le modalità di costituzione della servitù, la Corte ha applicato il criterio del minor danno e della maggiore brevità, previsto dall'articolo 1051 del codice civile. In particolare, ha ritenuto più rispondente a tale criterio la costituzione della servitù sulla stradella già esistente sul fondo dei venditori, descritta in un precedente contratto di compravendita, piuttosto che la creazione di un nuovo varco sulla proprietà limitrofa. La Corte ha motivato tale scelta con la preesistenza del passaggio e con le difficoltà di realizzazione di un nuovo accesso, tenuto conto della conformazione del terreno e delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada.
La Corte ha rilevato che i venditori non avevano avanzato domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere l'indennità prevista dall'articolo 1053 del codice civile, né avevano allegato il danno derivante dal passaggio. Pertanto, nulla è stato disposto in merito all'indennità. Infine, la Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.