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CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Sentenza n. 1989/2023 del 23-11-2023

principi giuridici

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale.

Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S., senza escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ex art. 2051 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Ente Locale per Danni da Insidia Stradale: Ampiezza delle Feritoie di un Tombino e Obblighi di Custodia


La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità dell'ente locale per i danni subiti da un ciclista a causa di un tombino con feritoie eccessivamente ampie. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, riconoscendo la responsabilità del Comune per i danni derivanti dalla caduta causata dall'incastrarsi della ruota della bicicletta nella grata del tombino.
La vicenda trae origine da un incidente occorso in piena notte, quando il ciclista, percorrendo una via scarsamente illuminata, cadeva a causa della ruota anteriore della sua bicicletta che si incastrava nella feritoia di un tombino posto in un avvallamento del manto stradale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il sinistro fosse dovuto alle caratteristiche del tombino, considerato "storico" e quindi dotato di feritoie più ampie, alle caratteristiche della bicicletta (con ruote sottili) e alla disattenzione del ciclista, consapevole della potenziale insidia rappresentata dai tombini.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. In base a tale norma, il custode di una cosa è responsabile dei danni cagionati dalla stessa, salvo che provi il caso fortuito. I giudici hanno evidenziato che l'affidamento della manutenzione stradale a terzi non esonera l'ente locale dall'obbligo di sorveglianza e controllo, rimanendo quest'ultimo responsabile nei confronti degli utenti della strada. Nel caso specifico, il contratto di servizio stipulato dal Comune con una società riguardava esclusivamente la manutenzione degli impianti già esistenti, e non la loro conformazione strutturale.
La Corte ha ritenuto che il ciclista avesse fornito la prova del nesso causale tra lo stato del manto stradale (avvallamento e tombino con ampie feritoie) e il danno subito. Al contrario, il Comune non aveva fornito la prova del caso fortuito, ovvero di un evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale. La Corte ha sottolineato che l'ampiezza delle feritoie del tombino, sufficiente a far incastrare la ruota della bicicletta, costituiva una caratteristica intrinseca del manufatto e non era immediatamente percepibile con l'ordinaria diligenza, anche tenuto conto della scarsa illuminazione della zona. Pertanto, non poteva imputarsi al ciclista un comportamento colposo idoneo a concorrere nella causazione del danno.
In merito alla quantificazione del danno, la Corte ha fatto riferimento alla consulenza tecnica disposta in primo grado, ritenendola convincente e non specificamente contestata dal Comune. Sulla base delle risultanze peritali, è stato liquidato un importo a titolo di danno non patrimoniale (invalidità permanente, inabilità temporanea) e di danno patrimoniale (spese mediche), comprensivo di rivalutazione e interessi.
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testo integrale


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